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<blockquote data-quote="gaspol1960" data-source="post: 78793" data-attributes="member: 12943"><p>Ad Antonio Troise: anche se non ne sono fiero, lo sono. In generale, prima di inserire un post, valuto la situazione - per come viene esposta - sotto l'aspetto normativo e sotto quello giurisprudenziale. Anche perché credo che un consiglio sbagliato sia peggio di un pugno dato a tradimento.</p><p>Tornando al tuo dubbio: nel caso esposto da Ematom, in comune - di fatto - c'era soltanto la linea elettrica, mentre non c'è una situazione di comproprietà immobiliare, o di "condominio minimo" (ossia formato da due persone soltanto). Manca, quindi, il presupposto della natura "condominiale" delle spese previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. per la solidarietà passiva tra venditore e acquirente. E, più in generale, direi che non si tratta di un'obbligazione propter rem, della quale possa essere chiamato a rispondere - salva rivalsa - l'acquirente. Si tratta, invece, di un rapporto contrattuale nato tra i venditori e i loro vicini, e - comunque - già esaurito alla data dell'acquisto. </p><p>Quindi: all'avvocato che ha avuto il coraggio di scrivere una tale baggianata, val la pena di rispondere a muso duro, eventualmente trasmettendo copia della risposta ai venditori.</p><p>Spero di esser stato chiaro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gaspol1960, post: 78793, member: 12943"] Ad Antonio Troise: anche se non ne sono fiero, lo sono. In generale, prima di inserire un post, valuto la situazione - per come viene esposta - sotto l'aspetto normativo e sotto quello giurisprudenziale. Anche perché credo che un consiglio sbagliato sia peggio di un pugno dato a tradimento. Tornando al tuo dubbio: nel caso esposto da Ematom, in comune - di fatto - c'era soltanto la linea elettrica, mentre non c'è una situazione di comproprietà immobiliare, o di "condominio minimo" (ossia formato da due persone soltanto). Manca, quindi, il presupposto della natura "condominiale" delle spese previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. per la solidarietà passiva tra venditore e acquirente. E, più in generale, direi che non si tratta di un'obbligazione propter rem, della quale possa essere chiamato a rispondere - salva rivalsa - l'acquirente. Si tratta, invece, di un rapporto contrattuale nato tra i venditori e i loro vicini, e - comunque - già esaurito alla data dell'acquisto. Quindi: all'avvocato che ha avuto il coraggio di scrivere una tale baggianata, val la pena di rispondere a muso duro, eventualmente trasmettendo copia della risposta ai venditori. Spero di esser stato chiaro. [/QUOTE]
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