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<blockquote data-quote="gaspol1960" data-source="post: 78987" data-attributes="member: 12943"><p>Grazie a tutti per apprezzamenti e precisazioni. Che l'avvocato scriva, o "si limiti" a telefonare - a mio modesto avviso - cambia pcco. Soltanto, è più complicato chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare al competente Consiglio dell'Ordine. </p><p>Quanto agli ulteriori sviluppi esposti da Ematom: per quel che ne so (e credo di saperne abbastanza...), l'annullamento di un contratto può essere richiesto soltanto dalle parti - e non da terzi... - e soltanto per errore, violenza e dolo: anche lasciando alla fantasia degli azzeccagarbugli attuali briglie sciolte, dubito che in questo caso si possa trovar traccia di uno di questi "vizi" del rapporto di compravendita. Anche le ipotesi di nullità sono quelle previste <u>tassativamente</u> dalla legge e stop. Quindi, qualunque pretesa accampino questi signori, è del tutto inefficace nei confronti degli acquirenti. Il discorso del buon vicinato, poi, esula dall'ambito strettamente giuridico: a mio parere, se Ematom e la sua compagna decidono di versare una somma, più o meno simbolica, a chi dice di aver fornito l'energia elettrica e, comunque, abita accanto a loro, non si tratta comunque di un pagamento effettuato sulla base di un'ammissione di debito, e, dunque, eventuali altri creditori dei venditori non possono avvalersene. A titolo di cautela quasi-paranoica, io suggerirei ad Ematom di farsi rilasciare dal vicino, al momento del pagamento, una dichiarazione di quietanza in cui si precisa che "i sottoscritti si danno reciprocamente atto che il versamento della somma ... non comporta alcun riconoscimento di debito, a qualsivoglia titolo, da parte dei versanti nei confronti dei riceventi, e viene effettuato esclusivamente al fine di alleviare le conseguenze negative, per i soggetti riceventi, del mancato adempimento delle obbligazioni assunte da XX - venditore - unico soggetto giudicamente obbligato al pagamento di quanto preteso dai riceventi quale rimborso, pro quota, delle somme dovute all'ENEL per l'erogazione di energia elettrica per il periodo ... - ....". Per la serie: fidarsi è bene, ma non fidarsi è necessario <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gaspol1960, post: 78987, member: 12943"] Grazie a tutti per apprezzamenti e precisazioni. Che l'avvocato scriva, o "si limiti" a telefonare - a mio modesto avviso - cambia pcco. Soltanto, è più complicato chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare al competente Consiglio dell'Ordine. Quanto agli ulteriori sviluppi esposti da Ematom: per quel che ne so (e credo di saperne abbastanza...), l'annullamento di un contratto può essere richiesto soltanto dalle parti - e non da terzi... - e soltanto per errore, violenza e dolo: anche lasciando alla fantasia degli azzeccagarbugli attuali briglie sciolte, dubito che in questo caso si possa trovar traccia di uno di questi "vizi" del rapporto di compravendita. Anche le ipotesi di nullità sono quelle previste [U]tassativamente[/U] dalla legge e stop. Quindi, qualunque pretesa accampino questi signori, è del tutto inefficace nei confronti degli acquirenti. Il discorso del buon vicinato, poi, esula dall'ambito strettamente giuridico: a mio parere, se Ematom e la sua compagna decidono di versare una somma, più o meno simbolica, a chi dice di aver fornito l'energia elettrica e, comunque, abita accanto a loro, non si tratta comunque di un pagamento effettuato sulla base di un'ammissione di debito, e, dunque, eventuali altri creditori dei venditori non possono avvalersene. A titolo di cautela quasi-paranoica, io suggerirei ad Ematom di farsi rilasciare dal vicino, al momento del pagamento, una dichiarazione di quietanza in cui si precisa che "i sottoscritti si danno reciprocamente atto che il versamento della somma ... non comporta alcun riconoscimento di debito, a qualsivoglia titolo, da parte dei versanti nei confronti dei riceventi, e viene effettuato esclusivamente al fine di alleviare le conseguenze negative, per i soggetti riceventi, del mancato adempimento delle obbligazioni assunte da XX - venditore - unico soggetto giudicamente obbligato al pagamento di quanto preteso dai riceventi quale rimborso, pro quota, delle somme dovute all'ENEL per l'erogazione di energia elettrica per il periodo ... - ....". Per la serie: fidarsi è bene, ma non fidarsi è necessario ;-) [/QUOTE]
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