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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 433486" data-attributes="member: 31598"><p>Non mi è chiaro che cosa intendi per rimborso spese, ti posso comunque dire che, dopo alcuni anni di mancato rifinanziamento, lo Stato ha rifinanziato il fondo destinato a famiglie in condizione di disagio abitativo, mettendo a disposizione dei Comuni un doppio sostegno per l’affitto. Con il “<em>Piano Casa</em>” è stata assegnata una dotazione di 100 milioni euro per il 2015 ai Comuni (a cui bisogna rivolgersi per gli interventi attivati) per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito con l’art. 11 della legge di riforma del 1998 (art. 1, Dl n°47/2014, convertito in legge n°80/2014) con il quale viene erogato un contributo monetario agli inquilini per il pagamento del canone di locazione nel caso in cui esso assorba più del 14% o del 24% del reddito (la percentuale dipende dal livello del reddito) e si è previsto anche un incremento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (operante nei soli Comuni CIPE). A titolo di informazione, ricordo che il contributo fondo affitti è, però, incompatibile con tutte le detrazioni di imposta (alternative fra loro e non cumulabili) per i canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR . Riguardo, infine, al secondo quesito, la risposta è affermativa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 433486, member: 31598"] Non mi è chiaro che cosa intendi per rimborso spese, ti posso comunque dire che, dopo alcuni anni di mancato rifinanziamento, lo Stato ha rifinanziato il fondo destinato a famiglie in condizione di disagio abitativo, mettendo a disposizione dei Comuni un doppio sostegno per l’affitto. Con il “[I]Piano Casa[/I]” è stata assegnata una dotazione di 100 milioni euro per il 2015 ai Comuni (a cui bisogna rivolgersi per gli interventi attivati) per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito con l’art. 11 della legge di riforma del 1998 (art. 1, Dl n°47/2014, convertito in legge n°80/2014) con il quale viene erogato un contributo monetario agli inquilini per il pagamento del canone di locazione nel caso in cui esso assorba più del 14% o del 24% del reddito (la percentuale dipende dal livello del reddito) e si è previsto anche un incremento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (operante nei soli Comuni CIPE). A titolo di informazione, ricordo che il contributo fondo affitti è, però, incompatibile con tutte le detrazioni di imposta (alternative fra loro e non cumulabili) per i canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR . Riguardo, infine, al secondo quesito, la risposta è affermativa. [/QUOTE]
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