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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Applicazione delle agevolazioni prima casa in materia di imposta di registro nei casi particolari
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Testo
<blockquote data-quote="Massimo Chimienti" data-source="post: 195816" data-attributes="member: 12159"><p>L’Agenzia delle Entrate con la circolare 7 giugno 2010, n. 31/E ha espresso la propria posizione in merito all’applicazione delle agevolazioni prima casa in materia di imposta di registro nei casi particolari specificamente considerati. </p><p></p><p>Dal trattamento per le pertinenze di immobili acquisiti senza godere del regime di favore all’ampliamento dell’abitazione comprata senza i benefici, dalla vendita prima della decorrenza quinquennale al riacquisto della prima casa all'estero: l'interpretazione dell'Agenzia è favorevole al riconoscimento o al mantenimento del beneficio.</p><p></p><p>L’agenzia, con la circolare in commento, risponde, infatti, ad alcuni quesiti in materia di agevolazioni “prima casa”, prevedendo un’ampia applicazione dei benefici, giustificata dalla volontà del Legislatore di agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso nonchè delle sue pertinenze e il loro miglioramento.</p><p></p><p>L’agenzia delle entrate torna, quindi, sul tema (tanto ostico e quanto mai di grande interesse per gli utenti) delle agevolazioni prima casa, ampliando le fattispecie a cui si applica la riduzione delle tariffe delle imposte d’atto. </p><p></p><p>Le principali novità possono così essere riassunte; un’ampia riflessione viene svolta dalla circolare sul tema degli acquisti incrementativi di una abitazione principale già di titolarità dell'acquirente, e cioè nelle seguenti ipotesi:</p><p></p><p></p><ol> <li data-xf-list-type="ol">Il successivo acquisto di un box, da destinare a pertinenza di una casa che non venne acquistata con l'agevolazione perché, all'epoca dell'acquisto (ante 1982), il beneficio "prima casa" non era ancora vigente.</li> <li data-xf-list-type="ol">L’acquisto di una cantina, da destinare a pertinenza di una abitazione per il cui acquisto l’agevolazione, all'epoca, non venne concessa a causa di un orientamento in tal senso del l'amministrazione finanziaria.</li> <li data-xf-list-type="ol">L’acquisto di una unità immobiliare destinata a essere accorpata ad abitazione già di proprietà dell'acquirente, ma acquistata senza l'agevolazione "prima casa", perché all'epoca del l'acquisto della casa il compratore non aveva i requisiti per l'acquisto agevolato (nella specie, perché era già titolare di altre abitazioni).</li> </ol></blockquote><p></p>
[QUOTE="Massimo Chimienti, post: 195816, member: 12159"] L’Agenzia delle Entrate con la circolare 7 giugno 2010, n. 31/E ha espresso la propria posizione in merito all’applicazione delle agevolazioni prima casa in materia di imposta di registro nei casi particolari specificamente considerati. Dal trattamento per le pertinenze di immobili acquisiti senza godere del regime di favore all’ampliamento dell’abitazione comprata senza i benefici, dalla vendita prima della decorrenza quinquennale al riacquisto della prima casa all'estero: l'interpretazione dell'Agenzia è favorevole al riconoscimento o al mantenimento del beneficio. L’agenzia, con la circolare in commento, risponde, infatti, ad alcuni quesiti in materia di agevolazioni “prima casa”, prevedendo un’ampia applicazione dei benefici, giustificata dalla volontà del Legislatore di agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso nonchè delle sue pertinenze e il loro miglioramento. L’agenzia delle entrate torna, quindi, sul tema (tanto ostico e quanto mai di grande interesse per gli utenti) delle agevolazioni prima casa, ampliando le fattispecie a cui si applica la riduzione delle tariffe delle imposte d’atto. Le principali novità possono così essere riassunte; un’ampia riflessione viene svolta dalla circolare sul tema degli acquisti incrementativi di una abitazione principale già di titolarità dell'acquirente, e cioè nelle seguenti ipotesi: [LIST=1] [*]Il successivo acquisto di un box, da destinare a pertinenza di una casa che non venne acquistata con l'agevolazione perché, all'epoca dell'acquisto (ante 1982), il beneficio "prima casa" non era ancora vigente. [*]L’acquisto di una cantina, da destinare a pertinenza di una abitazione per il cui acquisto l’agevolazione, all'epoca, non venne concessa a causa di un orientamento in tal senso del l'amministrazione finanziaria. [*]L’acquisto di una unità immobiliare destinata a essere accorpata ad abitazione già di proprietà dell'acquirente, ma acquistata senza l'agevolazione "prima casa", perché all'epoca del l'acquisto della casa il compratore non aveva i requisiti per l'acquisto agevolato (nella specie, perché era già titolare di altre abitazioni). [/LIST] [/QUOTE]
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