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Asta immobiliare, casa coniugale e opposizione
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<blockquote data-quote="davideboschi" data-source="post: 633187" data-attributes="member: 63284"><p>Sarebbe una domanda per [USER=53081]@Avv Luigi Polidoro[/USER] .</p><p></p><p>A me pare che sia esattamente il contrario di quello che dici.</p><p></p><p>Da quel che so io, è la <strong>data del pignoramento</strong> (e non quella dell'ipoteca) quella che rende non opponibili oneri, pesi e scritture successive.</p><p>Quindi poiché la data del pignoramento è successiva alla sentenza di assegnazione come casa coniugale, il diritto di abitazione che ne consegue è opponibile alla procedura. In pratica, tu la compri già gravata del diritto di abitazione, e tale te la tieni.</p><p>Per quanto tempo... dipende dalla sentenza del giudice.</p><p>Se l'assegnazione è per la presenza di figli minori, il diritto di abitazione viene meno con l'indipendenza economica dei figli (ormai la maggiore età non la conta più nessuno).</p><p>Se l'assegnazione è per altri motivi, la durata si può capire solo leggendo la sentenza.</p><p></p><p>Esiste però un'ancora di salvezza (forse).</p><p>La maggior parte degli avvocati divorzisti considera il suo compito finito con la sentenza, quando hanno ottenuto quello che la (quasi mai il) loro cliente voleva, inclusa la casa. Quasi sempre però <strong>si dimenticano di dire alla cliente che il diritto di abitazione va registrato: </strong>se non registrato, dopo nove anni decade (la sentenza che citi lo dice chiaramente).</p><p>Quasi nessuno quindi registra il diritto di abitazione, con la conseguenza che dopo nove anni dalla sentenza il proprietario (l'acquirente in asta, ma anche lo stesso ex marito) può farle sloggiare.</p><p>Ovviamente, per far sloggiare la gentile signora occorrerà una causa...</p><p>il diritto di abitazione, poi, decade se il titolare del diritto prende residenza o domicilio abituale altrove, e in altri casi che non ricordo.</p><p></p><p>Considerazioni legali a parte, il consiglio di uno che da tempo frequenta le aste è: stai alla larga da queste situazioni, a meno che tu non sia supersicuro che hai armi abbastanza affilate per risolverle in fretta (tipo: sono passati otto anni e undici mesi e hai tempo e soldi per fare una causa, oppure la signora si è stabilita altrove seguendo la sua nuova fiamma.)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="davideboschi, post: 633187, member: 63284"] Sarebbe una domanda per [USER=53081]@Avv Luigi Polidoro[/USER] . A me pare che sia esattamente il contrario di quello che dici. Da quel che so io, è la [B]data del pignoramento[/B] (e non quella dell'ipoteca) quella che rende non opponibili oneri, pesi e scritture successive. Quindi poiché la data del pignoramento è successiva alla sentenza di assegnazione come casa coniugale, il diritto di abitazione che ne consegue è opponibile alla procedura. In pratica, tu la compri già gravata del diritto di abitazione, e tale te la tieni. Per quanto tempo... dipende dalla sentenza del giudice. Se l'assegnazione è per la presenza di figli minori, il diritto di abitazione viene meno con l'indipendenza economica dei figli (ormai la maggiore età non la conta più nessuno). Se l'assegnazione è per altri motivi, la durata si può capire solo leggendo la sentenza. Esiste però un'ancora di salvezza (forse). La maggior parte degli avvocati divorzisti considera il suo compito finito con la sentenza, quando hanno ottenuto quello che la (quasi mai il) loro cliente voleva, inclusa la casa. Quasi sempre però [B]si dimenticano di dire alla cliente che il diritto di abitazione va registrato: [/B]se non registrato, dopo nove anni decade (la sentenza che citi lo dice chiaramente). Quasi nessuno quindi registra il diritto di abitazione, con la conseguenza che dopo nove anni dalla sentenza il proprietario (l'acquirente in asta, ma anche lo stesso ex marito) può farle sloggiare. Ovviamente, per far sloggiare la gentile signora occorrerà una causa... il diritto di abitazione, poi, decade se il titolare del diritto prende residenza o domicilio abituale altrove, e in altri casi che non ricordo. Considerazioni legali a parte, il consiglio di uno che da tempo frequenta le aste è: stai alla larga da queste situazioni, a meno che tu non sia supersicuro che hai armi abbastanza affilate per risolverle in fretta (tipo: sono passati otto anni e undici mesi e hai tempo e soldi per fare una causa, oppure la signora si è stabilita altrove seguendo la sua nuova fiamma.) [/QUOTE]
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