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Asta immobiliare e sanatoria entro 120 giorni
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<blockquote data-quote="Marcotb" data-source="post: 514777" data-attributes="member: 68829"><p>Salve,</p><p></p><p>stavo cercando di capire come funziona la sanatoria nelle aste immobiliari, ma non</p><p>sono sicuro di aver ben compreso questo caso :</p><p></p><p>L'abuso risulta sanabile (doppia conformita') , ma non si possono utilizzare i condoni passati</p><p>perche' le ragioni di credito sono successive all'ultimo di essi(2003?)</p><p></p><p>Quale e' quindi il vantaggio offerto nel presentare la sanatoria entro 120 giorni?</p><p>Sara' sottoposta alle normali sanzioni o sbaglio qualcosa? </p><p></p><p>Grazie!</p><p>Marco</p><p> </p><p></p><p>L’art. 40 della L.47/85 – L. 724/94 e L. 323/03 stabilisce che:</p><p>“….Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di</p><p>cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento</p><p>derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere</p><p>presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento</p><p>dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede</p><p>siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ....”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Marcotb, post: 514777, member: 68829"] Salve, stavo cercando di capire come funziona la sanatoria nelle aste immobiliari, ma non sono sicuro di aver ben compreso questo caso : L'abuso risulta sanabile (doppia conformita') , ma non si possono utilizzare i condoni passati perche' le ragioni di credito sono successive all'ultimo di essi(2003?) Quale e' quindi il vantaggio offerto nel presentare la sanatoria entro 120 giorni? Sara' sottoposta alle normali sanzioni o sbaglio qualcosa? Grazie! Marco L’art. 40 della L.47/85 – L. 724/94 e L. 323/03 stabilisce che: “….Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ....”. [/QUOTE]
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