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Atto di compravendita senza le modalità di pagamento e NULLO?
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Testo
<blockquote data-quote="Luna_" data-source="post: 270084" data-attributes="member: 47550"><p>Con ordinanza n° 3782 dello scorso 15 Febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha definito tempestiva e di conseguenza corretta, l'azione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate posta in essere per recuperare la parte di imposta di registro non pagata ma dovuta a seguito della perdita delle agevolazioni relative all' "ACQUISTO PRIMA CASA" . La Corte di Cassazione infatti, interprentando l'art 76 del D.P.R. 131 del 1986 ha previsto che il conteggio dei 3 anni previsti per la decadenza dell'azione dell'accertamento legata alla perdita dei benefici delle agevolazioni prima casa a seguito della vendita dell'immobile (vendita eseguita entro il 5° anno dalla data del suo acquisto), debba partire non dall'anno dell'atto di cessione, ma dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto stesso.</p><p> </p><p>Riporto quanto trovato in merito. Quindi tale avviso dovrebbe essere arrivato entro il 14 Luglio 2012...</p><p>In ogni caso altro che atto nullo, ,qui siamo innanzi ad un falso in atto pubblico.Essendo dichiarazione di parte e non del Notaio....traete le conclusioni...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luna_, post: 270084, member: 47550"] Con ordinanza n° 3782 dello scorso 15 Febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha definito tempestiva e di conseguenza corretta, l'azione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate posta in essere per recuperare la parte di imposta di registro non pagata ma dovuta a seguito della perdita delle agevolazioni relative all' "ACQUISTO PRIMA CASA" . La Corte di Cassazione infatti, interprentando l'art 76 del D.P.R. 131 del 1986 ha previsto che il conteggio dei 3 anni previsti per la decadenza dell'azione dell'accertamento legata alla perdita dei benefici delle agevolazioni prima casa a seguito della vendita dell'immobile (vendita eseguita entro il 5° anno dalla data del suo acquisto), debba partire non dall'anno dell'atto di cessione, ma dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto stesso. Riporto quanto trovato in merito. Quindi tale avviso dovrebbe essere arrivato entro il 14 Luglio 2012... In ogni caso altro che atto nullo, ,qui siamo innanzi ad un falso in atto pubblico.Essendo dichiarazione di parte e non del Notaio....traete le conclusioni... [/QUOTE]
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