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Atto di provenienza: "donazione"
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<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 695932" data-attributes="member: 82466"><p>Gagarin,</p><p></p><p>per me hai ragione.</p><p></p><p>occorre distinguere tra azione di RIDUZIONE ed azione di RESTITUZIONE</p><p></p><p>mentre la RINUNZIA alla prima è inammissibile finchè i donanti (genitori) sono in vita, ciò non vale per l'azione di restituzione, che riguarderebbe un'azione diversa, sempre tra fratelli</p><p></p><p>sarà sufficiente che i fratelli siano d'accordo, abbiano già ricevuto anch'essi i loro beni in donazione e intervengano nella compravendita a firmare - come ben hai scritto tu - la loro rinuncia alla RESTITUZIONE</p><p></p><p>ovviamente un buon notaio della zona, sveglio e capace, può fare la differenza per le preventive ricerche, accertamenti, etc.</p><p></p><p>quale briscola, si può imporre anche la polizza assicurativa</p><p></p><p>lascerei stare la risoluzione consensuale della donazione e la vendita diretta dai genitori perchè complicherebbe ulteriormente solo la vita, necessiterebbe di ulteriori atti (che costano),la gestione della moneta e ...creerebbe l'assurda situazione che il figlio "venditore" sarebbe quello - formalmente - più svantaggiato di tutti perchè non avrebbe ricevuto nulla dai genitori e ,invece, ha ricevuto la moneta (salvo configurare questa come donazione: altri soldini)</p><p></p><p><a href="https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/pdf/2017-10-10_sullammissibilita-della-rinuncia-allazione-restituzione.pdf" target="_blank">Sull’ammissibilità della rinuncia all'azione di restituzione (eclegal.it)</a></p><p></p><p></p><p>allego un atto del Notaio Riccardo Ricciardi relativo ad una situazione concreta </p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.notaioricciardi.it/ufficio/SUCCESSIONI_DONAZIONI/rinuncia%20ad%20azione%20di%20restituzione%20(formulario).pdf[/URL]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 695932, member: 82466"] Gagarin, per me hai ragione. occorre distinguere tra azione di RIDUZIONE ed azione di RESTITUZIONE mentre la RINUNZIA alla prima è inammissibile finchè i donanti (genitori) sono in vita, ciò non vale per l'azione di restituzione, che riguarderebbe un'azione diversa, sempre tra fratelli sarà sufficiente che i fratelli siano d'accordo, abbiano già ricevuto anch'essi i loro beni in donazione e intervengano nella compravendita a firmare - come ben hai scritto tu - la loro rinuncia alla RESTITUZIONE ovviamente un buon notaio della zona, sveglio e capace, può fare la differenza per le preventive ricerche, accertamenti, etc. quale briscola, si può imporre anche la polizza assicurativa lascerei stare la risoluzione consensuale della donazione e la vendita diretta dai genitori perchè complicherebbe ulteriormente solo la vita, necessiterebbe di ulteriori atti (che costano),la gestione della moneta e ...creerebbe l'assurda situazione che il figlio "venditore" sarebbe quello - formalmente - più svantaggiato di tutti perchè non avrebbe ricevuto nulla dai genitori e ,invece, ha ricevuto la moneta (salvo configurare questa come donazione: altri soldini) [URL='https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/pdf/2017-10-10_sullammissibilita-della-rinuncia-allazione-restituzione.pdf']Sull’ammissibilità della rinuncia all'azione di restituzione (eclegal.it)[/URL] allego un atto del Notaio Riccardo Ricciardi relativo ad una situazione concreta [URL unfurl="true"]https://www.notaioricciardi.it/ufficio/SUCCESSIONI_DONAZIONI/rinuncia%20ad%20azione%20di%20restituzione%20(formulario).pdf[/URL] [/QUOTE]
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