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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 261795" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/thumbsup.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":ok:" title="Ok :ok:" data-shortname=":ok:" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/handshake.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":stretta_di_mano:" title="Stretta di mano :stretta_di_mano:" data-shortname=":stretta_di_mano:" /> Come sempre, mancando l’esame del contratto, si può ragionare solo per approssimazione. Se si tratta, come pare, di un contratto dove non è specificata la modalità (automatica/a specifica richiesta) che rende efficace l’aggiornamento ISTAT, è necessaria la comunicazione preventiva di adeguamento ISTAT al conduttore, a mezzo lettera raccomandata o atto equipollente, per rendere efficace la variazione del canone di locazione: finchè la richiesta non è portata a conoscenza del conduttore (art. 1334 cod. civ.), l’aumento non è dovuto. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"> Ciò premesso, salvo che il contratto non sia in cedolare secca, è consentito al locatore di richiedere il pagamento di quanto conseguente all’aggiornamento ISTAT, anche in termini di retroattività, con il solo limite della prescrizione (quinquennale, ex art. 2948, n°3, cod. civ.), ma il locatore perde il diritto agli arretrati: “<em>l’aggiornamento del canone, per quanto dovuto dalla data della richiesta, deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall’inizio del contratto fino alla data della richiesta</em>” (Cass., 5 agosto 2004, n°15034), che nel caso di specie non potrà essere quantificato in misura superiore ai ¾ (75%) della variazione assoluta, con l’avvertenza di adeguare poi anche l’imposta di registro già pagata sul canone base: nel caso in questione si dovrà versare la cifra dovuta per differenza (cod. trib. 112T) + sanzione per ritardo (cod. trib. 671T) + interessi moratori (cod. trib. 731T).</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 261795, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]:ok: :accordo: Come sempre, mancando l’esame del contratto, si può ragionare solo per approssimazione. Se si tratta, come pare, di un contratto dove non è specificata la modalità (automatica/a specifica richiesta) che rende efficace l’aggiornamento ISTAT, è necessaria la comunicazione preventiva di adeguamento ISTAT al conduttore, a mezzo lettera raccomandata o atto equipollente, per rendere efficace la variazione del canone di locazione: finchè la richiesta non è portata a conoscenza del conduttore (art. 1334 cod. civ.), l’aumento non è dovuto. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] Ciò premesso, salvo che il contratto non sia in cedolare secca, è consentito al locatore di richiedere il pagamento di quanto conseguente all’aggiornamento ISTAT, anche in termini di retroattività, con il solo limite della prescrizione (quinquennale, ex art. 2948, n°3, cod. civ.), ma il locatore perde il diritto agli arretrati: “[I]l’aggiornamento del canone, per quanto dovuto dalla data della richiesta, deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall’inizio del contratto fino alla data della richiesta[/I]” (Cass., 5 agosto 2004, n°15034), che nel caso di specie non potrà essere quantificato in misura superiore ai ¾ (75%) della variazione assoluta, con l’avvertenza di adeguare poi anche l’imposta di registro già pagata sul canone base: nel caso in questione si dovrà versare la cifra dovuta per differenza (cod. trib. 112T) + sanzione per ritardo (cod. trib. 671T) + interessi moratori (cod. trib. 731T).[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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