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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 262093" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Grazie, Basty, ma mi sa che il mio intervento non sia degno di lode alcuna. Rileggendomi oggi, noto (con raccapriccio) l’incongruenza palese del mio discorso, altro che apparente…mi capita sovente quando cerco la sintesi (che non mi appartiene, ahimè). Provo, allora, nuovamente ad esplicitare meglio il mio pensiero, in particolare riguardo ai punti “caldi” della materia: indicizzazione retroattiva e arretrati.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Il contratto in questione <strong>pare</strong> onerare il locatore a tenere un comportamento giuridicamente positivo (preventiva comunicazione al conduttore) al fine di esercitare legittimamente il diritto a percepire l’aggiornamento del canone rivalutato: in tal caso è consentito al locatore di richiedere il pagamento anche degli aggiornamenti ISTAT arretrati (ridotti al 75%) con il criterio della cosiddetta variazione assoluta per l’intero periodo considerato (aprile 2010-aprile 2012, ipotizzo): il pagamento dell’aggiornamento ISTAT, relativo all’anno in corso, deve essere calcolato sul canone base, aumentato degli indici ISTAT non richiesti (in sostanza un aumento del canone rivalutato dal 2010), ma il locatore, in questo caso, perde il diritto di richiedere gli arretrati non corrisposti per le mensilità ormai passate, e ciò sia in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, giusto il disposto dell’art. 32 della legge cosiddetta sull’equo canone, sia in caso di locazioni ad uso abitativo (sia pure con qualche distinguo in dottrina: una parte della giurisprudenza ritiene, infatti, che con l’indicizzazione automatica siano dovuti anche gli arretrati, ma solo e unicamente nel caso di locazione a canone libero), ex art. 24 della stessa legge (ora abrogato dall’art. 14 della legge n°431/1998).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ritornando al caso in dibattito, la sentenza che citavo al #4 (che riguarda una locazione ad uso diverso) sintetizza meglio di me: “<em>Ai soli fini di questo calcolo </em>[il Supremo Collegio si riferisce al metodo della variazione assoluta]<em>, deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che, per qualche annualità intermedia, non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, in quanto la mancanza di tale richiesta impedisce soltanto l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi (c.d. “arretrati”)”</em>.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 262093, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3][/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Grazie, Basty, ma mi sa che il mio intervento non sia degno di lode alcuna. Rileggendomi oggi, noto (con raccapriccio) l’incongruenza palese del mio discorso, altro che apparente…mi capita sovente quando cerco la sintesi (che non mi appartiene, ahimè). Provo, allora, nuovamente ad esplicitare meglio il mio pensiero, in particolare riguardo ai punti “caldi” della materia: indicizzazione retroattiva e arretrati.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Il contratto in questione [B]pare[/B] onerare il locatore a tenere un comportamento giuridicamente positivo (preventiva comunicazione al conduttore) al fine di esercitare legittimamente il diritto a percepire l’aggiornamento del canone rivalutato: in tal caso è consentito al locatore di richiedere il pagamento anche degli aggiornamenti ISTAT arretrati (ridotti al 75%) con il criterio della cosiddetta variazione assoluta per l’intero periodo considerato (aprile 2010-aprile 2012, ipotizzo): il pagamento dell’aggiornamento ISTAT, relativo all’anno in corso, deve essere calcolato sul canone base, aumentato degli indici ISTAT non richiesti (in sostanza un aumento del canone rivalutato dal 2010), ma il locatore, in questo caso, perde il diritto di richiedere gli arretrati non corrisposti per le mensilità ormai passate, e ciò sia in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, giusto il disposto dell’art. 32 della legge cosiddetta sull’equo canone, sia in caso di locazioni ad uso abitativo (sia pure con qualche distinguo in dottrina: una parte della giurisprudenza ritiene, infatti, che con l’indicizzazione automatica siano dovuti anche gli arretrati, ma solo e unicamente nel caso di locazione a canone libero), ex art. 24 della stessa legge (ora abrogato dall’art. 14 della legge n°431/1998).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ritornando al caso in dibattito, la sentenza che citavo al #4 (che riguarda una locazione ad uso diverso) sintetizza meglio di me: “[I]Ai soli fini di questo calcolo [/I][il Supremo Collegio si riferisce al metodo della variazione assoluta][I], deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che, per qualche annualità intermedia, non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, in quanto la mancanza di tale richiesta impedisce soltanto l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi (c.d. “arretrati”)”[/I].[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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