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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Avendo acquistato una casa all'asta, dopo quanto tempo potrei rivenderla?
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Testo
<blockquote data-quote="alessandrite" data-source="post: 81737" data-attributes="member: 17924"><p>Per esperienza personale:</p><p></p><p>1) se si tratta di prima casa, puoi rivenderla anche prima dei 5 anni e non pagare la plusvalenza (differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto) ed altre tasse (dovute al fatto che hai acquistato a tariffe agevolate) solo se, <strong>entro un anno dalla vendita</strong>, acquisti un'altra casa che diventa quindi la tua prima casa.</p><p></p><p>Decadenza dalle agevolazioni</p><p></p><p>L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando: </p><p>- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false;</p><p>- non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;</p><p>- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.</p><p>La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta, oltre gli interessi di mora. </p><p></p><p></p><p></p><p>2) se si tratta di seconda casa devi pagare la plusvalenza. Puoi pagare direttamente al notaio, quando fai l'atto di vendita, il 20% sulla differenza fra quanto vendi la casa e quanto l'hai pagata (al netto delle spese di eventuale ristrutturazione, tasse ecc... esempio l'hai acquistata per 150.000 e la vendi per 200.000 dovrai pagare il 20% su 50.000 ossia 10.000 di tasse allo Stato + parcella del Notaio per fare la documentazione della plusvalenza) oppure puoi portare questo reddito sulla dichiarazione dei redditi ma solitamente la tassazione è più alta di quanto pagheresti subito tramite il Notaio (nel mio caso.... sono dipendente pubblico...... dovrei pagare il 35% circa).</p><p></p><p></p><p>Ti riporto questo articolo trovato sul web:</p><p></p><p>La vendita di un immobile abitativo acquistato in regime non convenzionato è sempre libera e quindi non sconta alcun divieto ma nei fatti è limitata dalle norme fiscali esistenti, che hanno due scopi: se si tratta di prima casa, che ha goduto delle agevolazioni fiscali all’acquisto, si vuole evitare che chi ne ha usufruito vi speculi sopra a proprio vantaggio ed a danno delle pubbliche finanze; se si tratta di immobili abitativi non prima casa, viene tassata l’eventuale plusvalenza e cioè la differenza fra il prezzo pagato a suo tempo all’acquisto e quello riscosso all’atto della vendita, ritenuta anch’essa di carattere speculativo. Ciò premesso vediamo il caso proposto, anche alla luce delle nuove aliquote di tassazione delle plusvalenze, in vigore dal 3 ottobre 2006:</p><p></p><p>1) vendita di immobile prima casa, acquistata con agevolazioni fiscali: ai sensi delle norme sull’imposta di registro, in caso (...) di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle maggiori imposte da corrispondere. Quindi invece dell’imposta di registro al 3 % sarà applicata l’aliquota ordinaria del 7 % oltre alle imposte ipotecaria (2 %) e catastale (1 %) invece di quelle fisse di 168 euro ciascuna. Sulle maggiori imposte da versare viene applicata una sanzione del 30 %, oltre agli interessi di mora. Anche in questo caso, sulla eventuale plusvalenza realizzata, se l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo trascorso fra l’acquisto e la vendita, si applica l’ordinaria tassazione IRPEF che può essere sostituita con il pagamento, all’atto del rogito notarile, di un’imposta sostitutiva sull’importo della plusvalenza, passata dal 12,5 % al 20 % con il decreto legge n. 262/06.</p><p></p><p>2) vendita di immobile acquistato senza agevolazioni prima casa: in tal caso non scatta alcuna sanzione né recupero d’imposta, si è però soggetti al pagamento dell’IRPEF sulla eventuale plusvalenza realizzata fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, a meno che l’immobile non sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo trascorso fra l’acquisto e la vendita. Anche in questo caso la tassazione IRPEF può essere compensata pagando, all’atto del rogito, l’imposta sostitutiva del 20 %.</p><p></p><p></p><p>Spero di esserti stata utile</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alessandrite, post: 81737, member: 17924"] Per esperienza personale: 1) se si tratta di prima casa, puoi rivenderla anche prima dei 5 anni e non pagare la plusvalenza (differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto) ed altre tasse (dovute al fatto che hai acquistato a tariffe agevolate) solo se, [B]entro un anno dalla vendita[/B], acquisti un'altra casa che diventa quindi la tua prima casa. Decadenza dalle agevolazioni L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando: - le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false; - non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto; - vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta, oltre gli interessi di mora. 2) se si tratta di seconda casa devi pagare la plusvalenza. Puoi pagare direttamente al notaio, quando fai l'atto di vendita, il 20% sulla differenza fra quanto vendi la casa e quanto l'hai pagata (al netto delle spese di eventuale ristrutturazione, tasse ecc... esempio l'hai acquistata per 150.000 e la vendi per 200.000 dovrai pagare il 20% su 50.000 ossia 10.000 di tasse allo Stato + parcella del Notaio per fare la documentazione della plusvalenza) oppure puoi portare questo reddito sulla dichiarazione dei redditi ma solitamente la tassazione è più alta di quanto pagheresti subito tramite il Notaio (nel mio caso.... sono dipendente pubblico...... dovrei pagare il 35% circa). Ti riporto questo articolo trovato sul web: La vendita di un immobile abitativo acquistato in regime non convenzionato è sempre libera e quindi non sconta alcun divieto ma nei fatti è limitata dalle norme fiscali esistenti, che hanno due scopi: se si tratta di prima casa, che ha goduto delle agevolazioni fiscali all’acquisto, si vuole evitare che chi ne ha usufruito vi speculi sopra a proprio vantaggio ed a danno delle pubbliche finanze; se si tratta di immobili abitativi non prima casa, viene tassata l’eventuale plusvalenza e cioè la differenza fra il prezzo pagato a suo tempo all’acquisto e quello riscosso all’atto della vendita, ritenuta anch’essa di carattere speculativo. Ciò premesso vediamo il caso proposto, anche alla luce delle nuove aliquote di tassazione delle plusvalenze, in vigore dal 3 ottobre 2006: 1) vendita di immobile prima casa, acquistata con agevolazioni fiscali: ai sensi delle norme sull’imposta di registro, in caso (...) di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle maggiori imposte da corrispondere. Quindi invece dell’imposta di registro al 3 % sarà applicata l’aliquota ordinaria del 7 % oltre alle imposte ipotecaria (2 %) e catastale (1 %) invece di quelle fisse di 168 euro ciascuna. Sulle maggiori imposte da versare viene applicata una sanzione del 30 %, oltre agli interessi di mora. Anche in questo caso, sulla eventuale plusvalenza realizzata, se l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo trascorso fra l’acquisto e la vendita, si applica l’ordinaria tassazione IRPEF che può essere sostituita con il pagamento, all’atto del rogito notarile, di un’imposta sostitutiva sull’importo della plusvalenza, passata dal 12,5 % al 20 % con il decreto legge n. 262/06. 2) vendita di immobile acquistato senza agevolazioni prima casa: in tal caso non scatta alcuna sanzione né recupero d’imposta, si è però soggetti al pagamento dell’IRPEF sulla eventuale plusvalenza realizzata fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, a meno che l’immobile non sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo trascorso fra l’acquisto e la vendita. Anche in questo caso la tassazione IRPEF può essere compensata pagando, all’atto del rogito, l’imposta sostitutiva del 20 %. Spero di esserti stata utile [/QUOTE]
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