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Benefici fiscali prima casa: per quanto tempo risiedere nel Comune?
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 444640" data-attributes="member: 31598"><p>Questione più volte dibattuta senza pervenire ad una conclusione condivisa. Se l’immobile in questione è stato acquistato da tuo figlio, l’immobile non deve necessariamente soddisfare il bisogno dell’acquirente, questo è certo (tuo figlio può spostare la residenza entro i termini previsti nel Comune in cui si trova l’alloggio, ma non vivere abitualmente in quest’ultimo, che può essere affittato o dato in comodato), quello che non è certo è per quanto tempo l’acquirente debba mantenere tale residenza (è consolidato, invece, il principio secondo cui la residenza anagrafica, in ogni caso, prevale su quella di fatto e non è sufficiente avere la semplice dimora nel Comune ove si è effettuato l’acquisto agevolato), in quanto la norma non prevede espressamente un termine perentorio entro il quale la residenza debba essere mantenuta per non perdere i benefici fiscali.</p><p></p><p>La stessa Suprema Corte rileva che la legge n°168/1982, nello stabilire, all’art. 1, co. 6, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere alla verifica dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali, con eventuale revoca delle stesse, non fissa alcun termine al riguardo (Cass. n°1947/1999).</p><p></p><p>I più prudenti, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese (decadenza delle agevolazioni), consigliano, in ogni caso, di spostare la residenza spirato il termine di decadenza (triennale) del potere di accertamento dell’ufficio competente. che decorre, trattandosi di imposta principale, dalla richiesta di registrazione (art. 76, co. 2, lett. a), DPR n°131/1986), altri ritengono che sia possibile spostarla altrove, senza decadenza dell’agevolazione, sulla base di una sopravvenuta fondata (e dimostrabile) ragione, ma la questione, allo stato, non risulta affatto superata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 444640, member: 31598"] Questione più volte dibattuta senza pervenire ad una conclusione condivisa. Se l’immobile in questione è stato acquistato da tuo figlio, l’immobile non deve necessariamente soddisfare il bisogno dell’acquirente, questo è certo (tuo figlio può spostare la residenza entro i termini previsti nel Comune in cui si trova l’alloggio, ma non vivere abitualmente in quest’ultimo, che può essere affittato o dato in comodato), quello che non è certo è per quanto tempo l’acquirente debba mantenere tale residenza (è consolidato, invece, il principio secondo cui la residenza anagrafica, in ogni caso, prevale su quella di fatto e non è sufficiente avere la semplice dimora nel Comune ove si è effettuato l’acquisto agevolato), in quanto la norma non prevede espressamente un termine perentorio entro il quale la residenza debba essere mantenuta per non perdere i benefici fiscali. La stessa Suprema Corte rileva che la legge n°168/1982, nello stabilire, all’art. 1, co. 6, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere alla verifica dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali, con eventuale revoca delle stesse, non fissa alcun termine al riguardo (Cass. n°1947/1999). I più prudenti, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese (decadenza delle agevolazioni), consigliano, in ogni caso, di spostare la residenza spirato il termine di decadenza (triennale) del potere di accertamento dell’ufficio competente. che decorre, trattandosi di imposta principale, dalla richiesta di registrazione (art. 76, co. 2, lett. a), DPR n°131/1986), altri ritengono che sia possibile spostarla altrove, senza decadenza dell’agevolazione, sulla base di una sopravvenuta fondata (e dimostrabile) ragione, ma la questione, allo stato, non risulta affatto superata. [/QUOTE]
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