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Bonus 110 (90) in condominio minimo
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Testo
<blockquote data-quote="dragry" data-source="post: 752772" data-attributes="member: 81158"><p>ipotizziamo un condominio minimo con 10 appartamenti su 3 piani e 4 proprietari.</p><p>Tizio proprietario di 7 appartamenti (primo e secondo piano) con 700 millesimi, Bertoldo Bertoldino e Cacasenno con 100 millesimi e 1 appartamento a testa (al terzo piano).</p><p>Tizio vuole fare il cappotto per usufruire del bonus e gli altri tre no.</p><p>la legge cosa dice?</p><p>a) Secondo l'art. 10, comma 3, del DL 76/2020 (convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120), ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare, a proprie spese, ogni opera relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche e al "superbonus".</p><p>b)art. 119 comma 9-bis.Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. </p><p></p><p>quindi ora io mi chiedo, in questo caso particolare Tizio ha il 70% dei millesimi ma non ha la maggioranza degli intervenuti. Non se ne fa nulla o può fare il cappotto sui due piani dove le unità sono tutte sue, soddisfacendo il criterio del 25% di superficie minima e accollandosi tutte le spese?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dragry, post: 752772, member: 81158"] ipotizziamo un condominio minimo con 10 appartamenti su 3 piani e 4 proprietari. Tizio proprietario di 7 appartamenti (primo e secondo piano) con 700 millesimi, Bertoldo Bertoldino e Cacasenno con 100 millesimi e 1 appartamento a testa (al terzo piano). Tizio vuole fare il cappotto per usufruire del bonus e gli altri tre no. la legge cosa dice? a) Secondo l'art. 10, comma 3, del DL 76/2020 (convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120), ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare, a proprie spese, ogni opera relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche e al "superbonus". b)art. 119 comma 9-bis.Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. quindi ora io mi chiedo, in questo caso particolare Tizio ha il 70% dei millesimi ma non ha la maggioranza degli intervenuti. Non se ne fa nulla o può fare il cappotto sui due piani dove le unità sono tutte sue, soddisfacendo il criterio del 25% di superficie minima e accollandosi tutte le spese? [/QUOTE]
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