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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 158522" data-attributes="member: 31598"><p>Sono pochi e circostanziati i casi in cui il proprietario può comunicare all'inquilino, con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata postale, di non rinnovare il contratto al termine della prima scadenza, cioè dopo i primi quattro anni di locazione: l'intenzione del locatore di destinare l'immobile locato a proprio uso abitativo è, appunto, uno di quei casi in cui il mancato rinnovo è giustificato. La legge richiede, però, una rigorosa corrispondenza tra l'uso per cui si è richiesto il rilascio dell'immobile (nella lettera raccomandata va specificato il motivo del diniego) e quello poi realizzato. Se, entro dodici mesi dalla data in cui ha riottenuto il bene, il proprietario non lo adibisce all'uso per il quale ha esercitato la facoltà di disdetta, l'inquilino ha diritto di rientrare nella disponibilità dell'unità immobiliare oppure al risarcimento del danno, nella misura - se ben ricordo - di trentasei mensilità, fermo il maggior danno. </p><p>Nel caso di risoluzione di contratto assoggettato a cedolare è necessario presentare il modello 69 all'Agenzia delle Entrate, entro i 30 giorni successivi alla data di risoluzione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 158522, member: 31598"] Sono pochi e circostanziati i casi in cui il proprietario può comunicare all'inquilino, con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata postale, di non rinnovare il contratto al termine della prima scadenza, cioè dopo i primi quattro anni di locazione: l'intenzione del locatore di destinare l'immobile locato a proprio uso abitativo è, appunto, uno di quei casi in cui il mancato rinnovo è giustificato. La legge richiede, però, una rigorosa corrispondenza tra l'uso per cui si è richiesto il rilascio dell'immobile (nella lettera raccomandata va specificato il motivo del diniego) e quello poi realizzato. Se, entro dodici mesi dalla data in cui ha riottenuto il bene, il proprietario non lo adibisce all'uso per il quale ha esercitato la facoltà di disdetta, l'inquilino ha diritto di rientrare nella disponibilità dell'unità immobiliare oppure al risarcimento del danno, nella misura - se ben ricordo - di trentasei mensilità, fermo il maggior danno. Nel caso di risoluzione di contratto assoggettato a cedolare è necessario presentare il modello 69 all'Agenzia delle Entrate, entro i 30 giorni successivi alla data di risoluzione. [/QUOTE]
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