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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 624481"><p>Sulla possibilità di rivendere il box va effettivamente indagata la legge con la quale sono stati costruiti.</p><p>A tal fine giova ribadire che sui parcheggi della legge Tognoli incide il Dl Semplificazioni del 2012. In precedenza, sia i parcheggi “Tognoli-privati” sia i parcheggi “Tognoli-pubblici” erano accomunati dalla previsione secondo la quale «essi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli» (articolo 9, comma 5, legge 122/1989). Con il Dl Semplificazioni per i box “Tognoli privati” è previsto che la proprietà dei parcheggi «può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali» a condizione che vi sia una «contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune».</p><p>Qualora, invece si tratti di parcheggi “liberi” (spazi auto, box e garage costruiti dopo le unità immobiliari di cui sono pertinenza e non compresi tra i parcheggi Tognoli oppure quelli realizzati in forza di un titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore della “legge ponte” del 1° settembre 1967 o in eccedenza, opportunamente individuata, rispetto ai parametri da questa stessa norma stabiliti), non vi sono vincoli.</p><p></p><p>FONTE: <a href="http://www.immobiliareaurora.it/notiziariofiscale/?p=243" target="_blank">http://www.immobiliareaurora.it/notiziariofiscale/?p=243</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 624481"] Sulla possibilità di rivendere il box va effettivamente indagata la legge con la quale sono stati costruiti. A tal fine giova ribadire che sui parcheggi della legge Tognoli incide il Dl Semplificazioni del 2012. In precedenza, sia i parcheggi “Tognoli-privati” sia i parcheggi “Tognoli-pubblici” erano accomunati dalla previsione secondo la quale «essi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli» (articolo 9, comma 5, legge 122/1989). Con il Dl Semplificazioni per i box “Tognoli privati” è previsto che la proprietà dei parcheggi «può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali» a condizione che vi sia una «contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune». Qualora, invece si tratti di parcheggi “liberi” (spazi auto, box e garage costruiti dopo le unità immobiliari di cui sono pertinenza e non compresi tra i parcheggi Tognoli oppure quelli realizzati in forza di un titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore della “legge ponte” del 1° settembre 1967 o in eccedenza, opportunamente individuata, rispetto ai parametri da questa stessa norma stabiliti), non vi sono vincoli. FONTE: [URL]http://www.immobiliareaurora.it/notiziariofiscale/?p=243[/URL] [/QUOTE]
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