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Testo
<blockquote data-quote="spiritofuggente" data-source="post: 403500" data-attributes="member: 53754"><p>in altro forum mi hanno indicato la legge che ti ho citato prima (art. 4 del D.M. sanità del 05/07/75) che mi sembra piuttosto chiara, tant'è che laddove si fitta una casa senza riscaldamento, il contratto è addirittura nullo anche se il locatario è informato di questa mancanza:</p><p></p><p>In presenza di un grave vizio pregiudizievole per la salute del conduttore e dei suoi familiari (articolo 1580 cod. civ.), viene considerata inefficace la circostanza della conoscenza del vizio da parte del conduttore. In altre parole, quel vizio della cosa locata che avrebbe limitato o esonerato la garanzia del locatore, prevista dall’ultima parte del primo comma dell’articolo 1578 del cod. civ., perché conosciuto o facilmente conoscibile, non lo esime dalla garanzia. Trattandosi di una norma a tutela della salute, bene costituzionalmente garantito, e, pertanto, inderogabile dalle parti, una sua deroga sarebbe illecita.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="spiritofuggente, post: 403500, member: 53754"] in altro forum mi hanno indicato la legge che ti ho citato prima (art. 4 del D.M. sanità del 05/07/75) che mi sembra piuttosto chiara, tant'è che laddove si fitta una casa senza riscaldamento, il contratto è addirittura nullo anche se il locatario è informato di questa mancanza: In presenza di un grave vizio pregiudizievole per la salute del conduttore e dei suoi familiari (articolo 1580 cod. civ.), viene considerata inefficace la circostanza della conoscenza del vizio da parte del conduttore. In altre parole, quel vizio della cosa locata che avrebbe limitato o esonerato la garanzia del locatore, prevista dall’ultima parte del primo comma dell’articolo 1578 del cod. civ., perché conosciuto o facilmente conoscibile, non lo esime dalla garanzia. Trattandosi di una norma a tutela della salute, bene costituzionalmente garantito, e, pertanto, inderogabile dalle parti, una sua deroga sarebbe illecita. [/QUOTE]
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