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Testo
<blockquote data-quote="joshuatri" data-source="post: 452688" data-attributes="member: 36718"><p>Salve,</p><p>da quanto riporta l'art. 10 della summenzionata legge della regione Calabria, si dice espressamente, come si può ben dedurre, che per le variazioni di destinazione d'uso è necessario procedere alla messa norma dei locali e quindi all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione del bagno disabile. Tu dici che altri non l'hanno, ma probabilmente non hanno dovuto cambiare destinazione d'uso.</p><p>Ora non conosco l'età dell'immobile nè tanto meno la sua zonizzazione di prg. L'unica è che se per caso ricade in zona A, allora sei esentato dall'obbligo di cui all'art. 10, per come espresso anche dall'art. 11 c.2 sempre della stessa legge.</p><p></p><p><strong>Art. 10</strong></p><p><strong>Variazione della destinazione d'uso degli immobili</strong></p><p><strong>1. </strong>Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione, quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente, è subordinata all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato della presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="joshuatri, post: 452688, member: 36718"] Salve, da quanto riporta l'art. 10 della summenzionata legge della regione Calabria, si dice espressamente, come si può ben dedurre, che per le variazioni di destinazione d'uso è necessario procedere alla messa norma dei locali e quindi all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione del bagno disabile. Tu dici che altri non l'hanno, ma probabilmente non hanno dovuto cambiare destinazione d'uso. Ora non conosco l'età dell'immobile nè tanto meno la sua zonizzazione di prg. L'unica è che se per caso ricade in zona A, allora sei esentato dall'obbligo di cui all'art. 10, per come espresso anche dall'art. 11 c.2 sempre della stessa legge. [B]Art. 10 Variazione della destinazione d'uso degli immobili 1. [/B]Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione, quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente, è subordinata all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato della presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo. [/QUOTE]
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