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Cancellazione ipoteca su immobile oggetto di compravendita - mutuo su 2 immobili -
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<blockquote data-quote="Michela_" data-source="post: 785715" data-attributes="member: 85369"><p>Il venditore può effettuare questo pagamento anticipato?</p><p></p><p>Perchè no Bersani? </p><p>Cmq va bene lo stesso, ci penserà il Notaio.</p><p></p><p style="text-align: justify">la <strong>cancellazione</strong> <strong>dell’ipoteca</strong> non coincide con la sua <strong>estinzione</strong>: con l’esecuzione della cancellazione l’ipoteca “sopravvive” ancora, fino a quando non viene eliminata dai pubblici registri immobiliari, e solo a partire da quel momento si estingue, così perdendo il suo valore agli occhi di tutti e non soltanto contro il creditore che l’aveva iscritta (il quale, però, già dal momento della cancellazione non può più farla valere come garanzia del suo credito contro il debitore).</p> <p style="text-align: justify"></p> <p style="text-align: justify">L’<a href="https://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-2878-codice-civile-cause-di-estinzione" target="_blank">art. 2878 del Codice civile</a> menziona espressamente, tra le cause di <strong>estinzione dell’ipoteca</strong>, la <strong>cancellazione dell’iscrizione</strong>; quindi se la procedura di cancellazione va a buon fine l’estinzione è dovuta e direttamente conseguente. Nella maggior parte dei casi, all’interessato basta chiedere la cancellazione, formulando correttamente l’istanza, e al resto provvedono gli uffici competenti. Infatti il successivo <a href="https://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-2882-codice-civile-formalita-per-la-cancellazione" target="_blank">articolo 2882 del Codice civile</a> indica le modalità con cui avviene cancellazione dell’ipoteca presso la Conservatoria dei registri immobiliari.</p><p></p><p>Mettete in contatto le banche tra di loro, incluso il Notaio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Michela_, post: 785715, member: 85369"] Il venditore può effettuare questo pagamento anticipato? Perchè no Bersani? Cmq va bene lo stesso, ci penserà il Notaio. [JUSTIFY]la [B]cancellazione[/B] [B]dell’ipoteca[/B] non coincide con la sua [B]estinzione[/B]: con l’esecuzione della cancellazione l’ipoteca “sopravvive” ancora, fino a quando non viene eliminata dai pubblici registri immobiliari, e solo a partire da quel momento si estingue, così perdendo il suo valore agli occhi di tutti e non soltanto contro il creditore che l’aveva iscritta (il quale, però, già dal momento della cancellazione non può più farla valere come garanzia del suo credito contro il debitore). L’[URL='https://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-2878-codice-civile-cause-di-estinzione']art. 2878 del Codice civile[/URL] menziona espressamente, tra le cause di [B]estinzione dell’ipoteca[/B], la [B]cancellazione dell’iscrizione[/B]; quindi se la procedura di cancellazione va a buon fine l’estinzione è dovuta e direttamente conseguente. Nella maggior parte dei casi, all’interessato basta chiedere la cancellazione, formulando correttamente l’istanza, e al resto provvedono gli uffici competenti. Infatti il successivo [URL='https://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-2882-codice-civile-formalita-per-la-cancellazione']articolo 2882 del Codice civile[/URL] indica le modalità con cui avviene cancellazione dell’ipoteca presso la Conservatoria dei registri immobiliari.[/JUSTIFY] Mettete in contatto le banche tra di loro, incluso il Notaio. [/QUOTE]
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