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Canone concordato ed esenzione ICI
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Testo
<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 235717" data-attributes="member: 3943"><p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center">“ COMUNICATO STAMPA”</p> <p style="text-align: center"><strong>Associazione Unioncasa / Comune di Bologna</strong></p> <p style="text-align: left"></p><p><strong>CANONE CONCORDATO : ESENZIONE ICI ANCHE SE L’INQUILINO HA UN ALTRO IMMOBILE NEL COMUNE DI BOLOGNA</strong>.</p><p>Così si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna</p><p>Con Sentenza del 9 luglio 2012 n. 116/02/12 riguardante l’esenzione ICI per gli immobili locati a canone concordato a studenti e/o lavoratori residenti all’interno del Comune di Bologna.</p><p>La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. II, ha precisato che il regolamento comunale non impone necessariamente che il conduttore risieda in altro Comune poiché, quando si parla di “luogo” diverso da quello di residenza non si deve necessariamente identificare tale luogo fuori dal territorio del Comune di residenza.</p><p>E’ stato accolto il ricorso presentato contro un avviso di accertamento ICI con il quale il Comune escludeva per il proprietario l'agevolazione ICI, prevista per l'abitazione principale concessa in locazione con contratto a canone concordato.</p><p>Il contribuente dichiarava di aver concesso in locazione il proprio immobile e che il conduttore aveva autocertificato che dimorava abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di studio o lavoro.</p><p>Da parte sua, il Comune arbitrariamente e senza che fosse espressamente previsto dal Regolamento ICI riteneva<strong> che“ </strong>la possibilità per il lavoratore o studente fuori sede di autocertificare la dimora abituale per ragioni di lavoro o di studio, può trovare giustificazione esclusivamente nella necessità di abitare in un luogo diverso dalla residenza anagrafica a causa della eccessiva distanza tra questa e il luogo di lavoro o di studio<strong> “</strong></p><p>La Commissione Tributaria, dal canto suo, evidenziava come, per “ luogo” non può intendersi “ paese o città” potendo per tale intendersi anche altra abitazione.</p><p>Di conseguenza, risulta evidente l'illegittimità degli avvisi di accertamento ICI emessi dato che non può negarsi al proprietario dell’unità immobiliare locata con contratto a canone concordato l’applicazione dell’esenzione ICI.</p><p>Gaetana Tola</p><p></p><p>Responsabile Area Legale UNIONCASA</p><p>Vice Presidente UNIONCASA</p><p> </p><p style="text-align: left"></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 235717, member: 3943"] [CENTER] [/CENTER] [CENTER]“ COMUNICATO STAMPA”[/CENTER] [CENTER][B]Associazione Unioncasa / Comune di Bologna[/B][/CENTER] [LEFT][B] [/B][/LEFT] [B]CANONE CONCORDATO : ESENZIONE ICI ANCHE SE L’INQUILINO HA UN ALTRO IMMOBILE NEL COMUNE DI BOLOGNA[/B]. Così si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Con Sentenza del 9 luglio 2012 n. 116/02/12 riguardante l’esenzione ICI per gli immobili locati a canone concordato a studenti e/o lavoratori residenti all’interno del Comune di Bologna. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. II, ha precisato che il regolamento comunale non impone necessariamente che il conduttore risieda in altro Comune poiché, quando si parla di “luogo” diverso da quello di residenza non si deve necessariamente identificare tale luogo fuori dal territorio del Comune di residenza. E’ stato accolto il ricorso presentato contro un avviso di accertamento ICI con il quale il Comune escludeva per il proprietario l'agevolazione ICI, prevista per l'abitazione principale concessa in locazione con contratto a canone concordato. Il contribuente dichiarava di aver concesso in locazione il proprio immobile e che il conduttore aveva autocertificato che dimorava abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di studio o lavoro. Da parte sua, il Comune arbitrariamente e senza che fosse espressamente previsto dal Regolamento ICI riteneva[B] che“ [/B]la possibilità per il lavoratore o studente fuori sede di autocertificare la dimora abituale per ragioni di lavoro o di studio, può trovare giustificazione esclusivamente nella necessità di abitare in un luogo diverso dalla residenza anagrafica a causa della eccessiva distanza tra questa e il luogo di lavoro o di studio[B] “[/B] La Commissione Tributaria, dal canto suo, evidenziava come, per “ luogo” non può intendersi “ paese o città” potendo per tale intendersi anche altra abitazione. Di conseguenza, risulta evidente l'illegittimità degli avvisi di accertamento ICI emessi dato che non può negarsi al proprietario dell’unità immobiliare locata con contratto a canone concordato l’applicazione dell’esenzione ICI. Gaetana Tola Responsabile Area Legale UNIONCASA Vice Presidente UNIONCASA [LEFT] [/LEFT] [/QUOTE]
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