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<blockquote data-quote="Jan80" data-source="post: 636060" data-attributes="member: 74396"><p>Partiamo dall'inizio: devi verificare nella tua regione se e quali siano le leggi regionali e le relative Delibere della Giunta Regionale che regolano la materia del Governo del Territorio. Quindi avrai delle leggi e decreti nazionali, delle leggi e delibere regionali e dei regolamenti comunali con i quali fare i conti!</p><p></p><p>La regione Emilia Romagna ha "assorbito" questa peculiarità di tipo legale, derivata da una linea giurisprudenziale oramai ben tracciata (parlo dell'art. 17-bis, L.R. 23/2004). In pratica il Testo Unico dell'Edilizia (TUE), alias DPR 380/2001 riprende per le sanatorie la linea già tracciata in precedenza della cosiddetta "doppia conformità": per sanare tramite accertamento di conformità un abuso edilizio questo deve essere conforme sia alla normativa del momento della sua realizzazione sia alla noramtiva del momento della presentazione della pratica in sanatoria (attualità). </p><p>La magistratura ha però più volte sancito che prima della Legge 10/1977 non vi era proprio un obbligo di presentazione di una variante ai lavori prima della conclusione degli stessi, quindi si fa ancora salva l'ipotesi che, nel tuo caso, la cantina potesse essere stata realizzata in concomitanza con dei lavori legittimi sul fabbricato anteriori al 1977 per i quali non sia mai stata presentata una variante. </p><p>Se così fosse, la sanzione è la medesima dell'accertamento di conformità ma non avresti bisogno della doppia conformità, ma della sola conformità ai tempi della realizzazione della cantina. </p><p>Devi comunque verificare, o far verificare a un tecnico competente, tutta la documentazione e il quadro legislativo della tua regione. </p><p></p><p>P.S. Chiaramente deve esistere perlomeno un titolo abilitativo idoneo anteriore al 1977 e la cantina deve essere stata edificata in forza di quello, senza però presentare una variante, variante che presenterai oggi in sanatoria!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jan80, post: 636060, member: 74396"] Partiamo dall'inizio: devi verificare nella tua regione se e quali siano le leggi regionali e le relative Delibere della Giunta Regionale che regolano la materia del Governo del Territorio. Quindi avrai delle leggi e decreti nazionali, delle leggi e delibere regionali e dei regolamenti comunali con i quali fare i conti! La regione Emilia Romagna ha "assorbito" questa peculiarità di tipo legale, derivata da una linea giurisprudenziale oramai ben tracciata (parlo dell'art. 17-bis, L.R. 23/2004). In pratica il Testo Unico dell'Edilizia (TUE), alias DPR 380/2001 riprende per le sanatorie la linea già tracciata in precedenza della cosiddetta "doppia conformità": per sanare tramite accertamento di conformità un abuso edilizio questo deve essere conforme sia alla normativa del momento della sua realizzazione sia alla noramtiva del momento della presentazione della pratica in sanatoria (attualità). La magistratura ha però più volte sancito che prima della Legge 10/1977 non vi era proprio un obbligo di presentazione di una variante ai lavori prima della conclusione degli stessi, quindi si fa ancora salva l'ipotesi che, nel tuo caso, la cantina potesse essere stata realizzata in concomitanza con dei lavori legittimi sul fabbricato anteriori al 1977 per i quali non sia mai stata presentata una variante. Se così fosse, la sanzione è la medesima dell'accertamento di conformità ma non avresti bisogno della doppia conformità, ma della sola conformità ai tempi della realizzazione della cantina. Devi comunque verificare, o far verificare a un tecnico competente, tutta la documentazione e il quadro legislativo della tua regione. P.S. Chiaramente deve esistere perlomeno un titolo abilitativo idoneo anteriore al 1977 e la cantina deve essere stata edificata in forza di quello, senza però presentare una variante, variante che presenterai oggi in sanatoria! [/QUOTE]
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