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Testo
<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 694255" data-attributes="member: 82466"><p>solo alcune precisazioni </p><p></p><p>1. di preliminari ne esistono svariegate tipologie, cd. propri e cd. impropri (o riproduttivi),unilaterali e bilaterali, preliminari di preliminari, etc., ognuno con diversi requisiti e diversa efficacia giuridica</p><p></p><p>2. nel caso specifico il ns. aspirante acquirente (oggi primula rossa) dovrebbe aver firmato un cd. preliminare "proprio" , ma - finchè non si vede il documento - non possiamo saperlo con certezza, possiamo solo ipotizzarlo</p><p></p><p> e con i se ed i ma non si va da nessuna parte, anzi si va anche male a dare consigli perchè occorre tener presenti tutte le variabili e far presenti le possibili complicazioni in modo da evitare fraintendimenti</p><p></p><p> di solito si firmano preliminari cd. "propri", ove ci si impegna a firmare il definitivo una volta ultimate le varie analisi o ricerche di documenti, ottenuto il mutuo, etc., ma non è detto che nella pratica non si firmino anche preliminari cd. "impropri" (o riproduttivi), ove le parti (per negligenza di qualcuno o per interesse di altri oppure perchè hanno moduli fatti così) firmano sintetici contratti definitivi che hanno la natura di veri e propri contratti di compravendita, pensando di firmare un preliminare perchè così sarebbe scritto nell'intestazione del preteso contratto preliminare, mentre il contenuto è tutt' altro: qualche volta basta cambiare la clausola "mi impegno a comprare" con un semplice "compro" e "vendo", ed il gioco è fatto</p><p></p><p>secondo la giurisprudenza quel che conta è la volontà delle parti e come esse si sono espresse nel documento</p><p></p><p>in questi casi di cd. preliminare improprio - che la giurisprudenza ben conosce (cfr., tra le altre, Corte Cass. 2000/13827;1994/3741; 85/3733) - le parti si obbligano soltanto alla futura stesura dell'atto pubblico davanti al Notaio, a riprodurre la loro volontà nelle forme rituali, perchè in realtà il contratto di compravendita è già concluso e le parti si sono già obbligate al conseguimento degli effetti finali </p><p> </p><p></p><p>3. circa la "forma", non vedrei problemi in quanto Looka ha riferito che primula rossa ha firmato in agenzia il documento (quindi, la forma scritta è stata rispettata) e Looka ha restituito il documento dopo aver apposto la sua firma e scannerizzato il documento</p><p></p><p>diciamo che sul punto sarebbe decisiva anche l'e-mail di recesso da parte di primula rossa: se non sapesse di essersi vincolato, non avrebbe inviato l'e-mail</p><p></p><p>(e in generale la giurisprudenza riconosce valore di "prova scritta" alle e-mail di riconoscimento di debito, concedendo il decreto ingiuntivo al creditore che le produca in giudizio)</p><p></p><p>meglio che mi fermi qui, il resto a se e quando salterà fuori il documento (sempre che la situazione meriti maggiori approfondimenti oppure non si sia risolta positivamente, in un modo o nell'altro)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 694255, member: 82466"] solo alcune precisazioni 1. di preliminari ne esistono svariegate tipologie, cd. propri e cd. impropri (o riproduttivi),unilaterali e bilaterali, preliminari di preliminari, etc., ognuno con diversi requisiti e diversa efficacia giuridica 2. nel caso specifico il ns. aspirante acquirente (oggi primula rossa) dovrebbe aver firmato un cd. preliminare "proprio" , ma - finchè non si vede il documento - non possiamo saperlo con certezza, possiamo solo ipotizzarlo e con i se ed i ma non si va da nessuna parte, anzi si va anche male a dare consigli perchè occorre tener presenti tutte le variabili e far presenti le possibili complicazioni in modo da evitare fraintendimenti di solito si firmano preliminari cd. "propri", ove ci si impegna a firmare il definitivo una volta ultimate le varie analisi o ricerche di documenti, ottenuto il mutuo, etc., ma non è detto che nella pratica non si firmino anche preliminari cd. "impropri" (o riproduttivi), ove le parti (per negligenza di qualcuno o per interesse di altri oppure perchè hanno moduli fatti così) firmano sintetici contratti definitivi che hanno la natura di veri e propri contratti di compravendita, pensando di firmare un preliminare perchè così sarebbe scritto nell'intestazione del preteso contratto preliminare, mentre il contenuto è tutt' altro: qualche volta basta cambiare la clausola "mi impegno a comprare" con un semplice "compro" e "vendo", ed il gioco è fatto secondo la giurisprudenza quel che conta è la volontà delle parti e come esse si sono espresse nel documento in questi casi di cd. preliminare improprio - che la giurisprudenza ben conosce (cfr., tra le altre, Corte Cass. 2000/13827;1994/3741; 85/3733) - le parti si obbligano soltanto alla futura stesura dell'atto pubblico davanti al Notaio, a riprodurre la loro volontà nelle forme rituali, perchè in realtà il contratto di compravendita è già concluso e le parti si sono già obbligate al conseguimento degli effetti finali 3. circa la "forma", non vedrei problemi in quanto Looka ha riferito che primula rossa ha firmato in agenzia il documento (quindi, la forma scritta è stata rispettata) e Looka ha restituito il documento dopo aver apposto la sua firma e scannerizzato il documento diciamo che sul punto sarebbe decisiva anche l'e-mail di recesso da parte di primula rossa: se non sapesse di essersi vincolato, non avrebbe inviato l'e-mail (e in generale la giurisprudenza riconosce valore di "prova scritta" alle e-mail di riconoscimento di debito, concedendo il decreto ingiuntivo al creditore che le produca in giudizio) meglio che mi fermi qui, il resto a se e quando salterà fuori il documento (sempre che la situazione meriti maggiori approfondimenti oppure non si sia risolta positivamente, in un modo o nell'altro) [/QUOTE]
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