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Cassazione: l'accertamento con adesione non costituisce prova nel processo tributario
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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 298051" data-attributes="member: 245"><p><em>Corte di Cassazione Penale, sezione terza, sentenza n. 17706 del 18 Aprile 2013. </em>L'<strong>accertamento con adesione</strong> è uno strumento previsto nel nostro ordinamento che permette al contribuente, a seguito di controllo, di richiedere al fisco di accertare l'entità delle imposte a suo carico al fine di provvedere al saldo. Esso è un vero e proprio <strong>accordo</strong> che si viene a creare tra fisco e contribuente, evitando a quest'ultimo di subire un procedimento tributario. L'accertamento con adesione permette altresì al contribuente di godere della diminuzione di 1/3 della sanzione amministrativa accertata. Per beneficiare di tali effetti è onere dello stesso presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e procedere al saldo dell'importo dovuto. Si tratta di una sorta di ravvedimento operoso del contribuente debitore la cui attività sia oggetto di controlli da parte degli organismi fiscali di vigilanza.</p><p>Nel caso in cui il contribuente risulti successivamente insolvente, allora potrà essere legittimamente incardinato il relativo processo tributario. La Suprema Corte tuttavia interviene per sottolineare come l'accordo posto in essere tra contribuente ed erario non sia di per sé idoneo a fungere da <strong>prova</strong> ai fini della determinazione del <em>quantum</em> di imposta evasa, né come elemento di valutazione della <strong>punibilità</strong> del debitore. Esso rileva esclusivamente ai fini di applicazione di un'<strong>attenuante speciale. </strong>Per determinare l'entità complessiva dell'imposta dovuta il giudice dovrà utilizzare gli ordinari strumenti processuali a disposizione sua e delle parti.</p><p><span style="color: #000000"></span></p><p><span style="color: #000000">Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13483.asp#ixzz2TXK4aA2q" target="_blank"><span style="color: #003399">Cassazione: l'accertamento con adesione non costituisce prova nel processo tributario</span></a> </span></p><p><span style="color: #000000">(StudioCataldi.it) </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 298051, member: 245"] [I]Corte di Cassazione Penale, sezione terza, sentenza n. 17706 del 18 Aprile 2013. [/I]L'[B]accertamento con adesione[/B] è uno strumento previsto nel nostro ordinamento che permette al contribuente, a seguito di controllo, di richiedere al fisco di accertare l'entità delle imposte a suo carico al fine di provvedere al saldo. Esso è un vero e proprio [B]accordo[/B] che si viene a creare tra fisco e contribuente, evitando a quest'ultimo di subire un procedimento tributario. L'accertamento con adesione permette altresì al contribuente di godere della diminuzione di 1/3 della sanzione amministrativa accertata. Per beneficiare di tali effetti è onere dello stesso presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e procedere al saldo dell'importo dovuto. Si tratta di una sorta di ravvedimento operoso del contribuente debitore la cui attività sia oggetto di controlli da parte degli organismi fiscali di vigilanza. Nel caso in cui il contribuente risulti successivamente insolvente, allora potrà essere legittimamente incardinato il relativo processo tributario. La Suprema Corte tuttavia interviene per sottolineare come l'accordo posto in essere tra contribuente ed erario non sia di per sé idoneo a fungere da [B]prova[/B] ai fini della determinazione del [I]quantum[/I] di imposta evasa, né come elemento di valutazione della [B]punibilità[/B] del debitore. Esso rileva esclusivamente ai fini di applicazione di un'[B]attenuante speciale. [/B]Per determinare l'entità complessiva dell'imposta dovuta il giudice dovrà utilizzare gli ordinari strumenti processuali a disposizione sua e delle parti. [COLOR=#000000] Fonte: [URL='http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13483.asp#ixzz2TXK4aA2q'][COLOR=#003399]Cassazione: l'accertamento con adesione non costituisce prova nel processo tributario[/COLOR][/URL] (StudioCataldi.it) [/COLOR] [/QUOTE]
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