Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Cassazione: preliminare, clausola di esclusione di responsabilità e impossibilità di stipula
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 280600" data-attributes="member: 245"><p>Il <strong>contratto preliminare di vendita</strong> di un immobile è un patto che genera in capo alle parti l'obbligo di stipulare il contratto di vendita definitivo. Contraendo tale accordo il venditore dovrà mettere l'acquirente nelle condizioni di poter liberamente ed interamente godere dell'immobile prossimo alla vendita, mentre il futuro acquirente dovrà versare una caparra (c.</p><p>d. caparra confirmatoria), una somma di denaro a garanzia dell'effettiva volontà d'acquisto. Nel caso in cui una delle due parti risulti inadempiente ai propri obblighi il danneggiato può efficacemente chiedere la <strong>risoluzione del contratto</strong> per inadempimento (art. 1453 <a href="http://www.studiocataldi.it/codicecivile" target="_blank">codice civile</a>, della disciplina dei contratti in generale).</p><p> </p><p> </p><p>Nel caso di specie le parti hanno inserito nel preliminare di vendita una <strong>clausola</strong> <strong>escludente</strong> <strong>la risoluzione del contratto</strong> per colpa del venditore. Nei fatti l'immobile promesso è risultato non rispettante le vigenti norme urbanistiche della zona: la Suprema Corte ha ritenuto non operante la suddetta clausola poiché l'abusività dell'edificio costituisce di per sé causa di impedimento alla stipulazione del contratto definitivo e, di conseguenza, ha ritenuto legittima la richiesta del promissario acquirente il quale pretendeva la restituzione della caparra versata al momento della stipula del preliminare di vendita. Essendo la causa impeditiva imputabile al futuro venditore, egli è stato riconosciuto inadempiente e di conseguenza condannato alla restituzione della somma di denaro ora detenuta senza titolo, unitamente al risarcimento del danno causato.</p><p> </p><p><span style="color: #000000">Fonte: (StudioCataldi.it) </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 280600, member: 245"] Il [B]contratto preliminare di vendita[/B] di un immobile è un patto che genera in capo alle parti l'obbligo di stipulare il contratto di vendita definitivo. Contraendo tale accordo il venditore dovrà mettere l'acquirente nelle condizioni di poter liberamente ed interamente godere dell'immobile prossimo alla vendita, mentre il futuro acquirente dovrà versare una caparra (c. d. caparra confirmatoria), una somma di denaro a garanzia dell'effettiva volontà d'acquisto. Nel caso in cui una delle due parti risulti inadempiente ai propri obblighi il danneggiato può efficacemente chiedere la [B]risoluzione del contratto[/B] per inadempimento (art. 1453 [URL='http://www.studiocataldi.it/codicecivile']codice civile[/URL], della disciplina dei contratti in generale). Nel caso di specie le parti hanno inserito nel preliminare di vendita una [B]clausola[/B] [B]escludente[/B] [B]la risoluzione del contratto[/B] per colpa del venditore. Nei fatti l'immobile promesso è risultato non rispettante le vigenti norme urbanistiche della zona: la Suprema Corte ha ritenuto non operante la suddetta clausola poiché l'abusività dell'edificio costituisce di per sé causa di impedimento alla stipulazione del contratto definitivo e, di conseguenza, ha ritenuto legittima la richiesta del promissario acquirente il quale pretendeva la restituzione della caparra versata al momento della stipula del preliminare di vendita. Essendo la causa impeditiva imputabile al futuro venditore, egli è stato riconosciuto inadempiente e di conseguenza condannato alla restituzione della somma di denaro ora detenuta senza titolo, unitamente al risarcimento del danno causato. [COLOR=#000000]Fonte: (StudioCataldi.it) [/COLOR] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Cassazione: preliminare, clausola di esclusione di responsabilità e impossibilità di stipula
Alto