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Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Catasto: conformità dei dati catastali
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<blockquote data-quote="roberto.spalti" data-source="post: 64663" data-attributes="member: 553"><p>Nell'incontro fra Agenzia del territorio e i notai dovrebbe essere stata fatta chiarezza sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto</p><p></p><p>A quanto si legge sulla stampa il direttore centrale del Catasto Franco Maggio ha rilevato che la nuova norma non può essere letta senza quelle precedenti: sia il r.d. del 1939 sia il d.P.R. del 1949 fanno infatti riferimenti espliciti alla variazione della consistenza, cioè del numero dei vani, come elemento caratterizzante dell'obbligo di denuncia delle variazioni planimetriche.</p><p></p><p>In sostanza, ha detto l'Agenzia, da sempre non è pretesa una perfetta rispondenza come sembrerebbe dire il d.l. 78/2010.</p><p></p><p>Un punto fermo è il seguente: se la planimetria è assente o presenta incompletezze sostanziali, allora deve essere aggiornata. Ma sulle piccole divergenze l'Agenzia è possibilista e quindi le variazioni minori, che non incidono sulla consistenza dell'unità e, comunque, che non hanno riflessi fiscali (sulla rendita catastale, cioè) non rilevano ai fini della necessità di aggiornamento, così come la normativa catastale prescriveva.</p><p></p><p>In considerazione di ciò non sarà emessa alcuna circolare, in attesa anche della conversione in legge del d.l. 78/2010; inoltre, nell'emendamento presentato si parla anche della rispondenza valutata in riferimento alle disposizioni vigenti in materia catastale, né - secondo buon senso - potrebbe essere altrimenti.</p><p></p><p>L'emendamento affida altresì ai tecnici del settore la possibilità di redigere una "attestazione di conformità" che sostituisca la dichiarazione del venditore.</p><p>Per completezza si riporta anche il parere dei notai precedente, però, all’incontro con l’Agenzia del territorio.</p><p></p><p>fonte: Collegio dei geometri della Provincia di Bologna</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="roberto.spalti, post: 64663, member: 553"] Nell'incontro fra Agenzia del territorio e i notai dovrebbe essere stata fatta chiarezza sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto A quanto si legge sulla stampa il direttore centrale del Catasto Franco Maggio ha rilevato che la nuova norma non può essere letta senza quelle precedenti: sia il r.d. del 1939 sia il d.P.R. del 1949 fanno infatti riferimenti espliciti alla variazione della consistenza, cioè del numero dei vani, come elemento caratterizzante dell'obbligo di denuncia delle variazioni planimetriche. In sostanza, ha detto l'Agenzia, da sempre non è pretesa una perfetta rispondenza come sembrerebbe dire il d.l. 78/2010. Un punto fermo è il seguente: se la planimetria è assente o presenta incompletezze sostanziali, allora deve essere aggiornata. Ma sulle piccole divergenze l'Agenzia è possibilista e quindi le variazioni minori, che non incidono sulla consistenza dell'unità e, comunque, che non hanno riflessi fiscali (sulla rendita catastale, cioè) non rilevano ai fini della necessità di aggiornamento, così come la normativa catastale prescriveva. In considerazione di ciò non sarà emessa alcuna circolare, in attesa anche della conversione in legge del d.l. 78/2010; inoltre, nell'emendamento presentato si parla anche della rispondenza valutata in riferimento alle disposizioni vigenti in materia catastale, né - secondo buon senso - potrebbe essere altrimenti. L'emendamento affida altresì ai tecnici del settore la possibilità di redigere una "attestazione di conformità" che sostituisca la dichiarazione del venditore. Per completezza si riporta anche il parere dei notai precedente, però, all’incontro con l’Agenzia del territorio. fonte: Collegio dei geometri della Provincia di Bologna [/QUOTE]
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