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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 232162" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" /> Ciao Irene! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Scusami, ma non mi risulta che le cose stiano proprio in questi termini. La recente circolare n°20/E del 4 giugno 2012 ha, infatti, chiarito che nel caso di contratto di locazione già contenente una specifica clausola di applicazione della cedolare e di rinuncia agli aggiornamenti del canone</span><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">, la comunicazione – a mezzo lettera raccomandata - al conduttore risulta superflua (cfr. pagg. 14 e 15), né mi risulta che debba essere presentata in Agenzia copia della lettera raccomandata. Chi ha inviato la raccomandata nel 2011, non deve nuovamente ripetere l’adempimento nel 2012, essendo validi gli effetti della precedente raccomandata sino a revoca, oppure a scadenza del contratto (cfr. pagg. 7 e 8), ma l’opzione deve essere confermata con il modello 69, entro il termine per il versamento dell’imposta di registro che sarebbe dovuta per tale annualità ed esplica effetti per la residua durata del contratto (vedi il dibattuto esempio n°10, circolare n°26/E del 1° giugno 2011).</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 232162, member: 31598"] [FONT=Verdana]O_o Ciao Irene! :) Scusami, ma non mi risulta che le cose stiano proprio in questi termini. La recente circolare n°20/E del 4 giugno 2012 ha, infatti, chiarito che nel caso di contratto di locazione già contenente una specifica clausola di applicazione della cedolare e di rinuncia agli aggiornamenti del canone[/FONT][COLOR=#212121][FONT=Verdana], la comunicazione – a mezzo lettera raccomandata - al conduttore risulta superflua (cfr. pagg. 14 e 15), né mi risulta che debba essere presentata in Agenzia copia della lettera raccomandata. Chi ha inviato la raccomandata nel 2011, non deve nuovamente ripetere l’adempimento nel 2012, essendo validi gli effetti della precedente raccomandata sino a revoca, oppure a scadenza del contratto (cfr. pagg. 7 e 8), ma l’opzione deve essere confermata con il modello 69, entro il termine per il versamento dell’imposta di registro che sarebbe dovuta per tale annualità ed esplica effetti per la residua durata del contratto (vedi il dibattuto esempio n°10, circolare n°26/E del 1° giugno 2011).[/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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