Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cedolare secca più proprietari
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 292990" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari dell’appartamento esplica effetti anche nei confronti di coloro che non compaiono tra i soggetti stipulanti il contratto stesso, essendo, comunque, questi ultimi tenuti a dichiarare ai fini IRPEF o cedolare secca la quota-parte del relativo reddito fondiario. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n°20/E/2012, ha fornito importanti ragguagli in merito, precisando che il comproprietario non presente in atti è, comunque, tenuto a dichiarare, a fini fiscali, il relativo reddito derivante dalla locazione dell’immobile per la quota ad esso imputabile. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Costui ha la possibilità di optare autonomamente per il regime sostitutivo della cedolare, valutandone la convenienza. In tale situazione, se l’altro proprietario ha già esercitato l’opzione nel mod. 69, il comproprietario non risultante in atti potrà optarvi direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, presentando all’ufficio territorialmente competente il modello 69, allegando documentazione attestante il titolo di provenienza dell’immobile, ossia visura catastale, se accettata, o autocertificazione in cui dichiara di essere comproprietario dell’immobile …………, locato in data ……., registrato in data ……(riportare gli estremi dell’atto), per la quota di possesso …………. e di avere ottemperato, in proporzione alla quota dell’immobile di sua spettanza, agli ordinari adempimenti dichiarativi e impositivi (UNICO/730), unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Inoltre, viene ricordato che per l’efficacia dell’opzione è necessario che anche il comproprietario non indicato in contratto comunichi preventivamente al conduttore, con lettera raccomandata, la scelta per il regime della cedolare secca, con conseguente rinuncia agli aggiornamenti ISTAT.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">L’opzione cedolare deve essere esercitata distintamente, nel quadro F del mod. 69, da ciascun locatore ed ha effetti solo in capo al locatore che l'ha esercitata. </span></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Indipendentemente dai comproprietari-locatori che compaiono in contratto, il corretto comportamento fiscale prevederebbe che nel quadro citato comparissero sempre tutti i comproprietari per le rispettive quote di possesso (il totale delle quote deve essere 100, non può essere né superiore né inferiore). Per quale ragione? Perché il comproprietario che non esercita l’opzione, è tenuto (solidalmente con il conduttore) a versare (a differenza di quello che opta per la cedolare) l’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione a lui imputabile in base alla propria quota di possesso (minimo 67 euro in prima registrazione) presentando, unitamente al mod. 69, l’attestazione di pagamento (mod. F23) al competente ufficio locale. Inoltre deve rinunciare agli aggiornamenti ISTAT – per la propria quota-parte – se uno solo dei comproprietari ha optato per la cedolare. Non è tutto: in caso di differenti scelte di tassazione, l’imposta di bollo va comunque assolta per intero (Agenzia delle Entrate, circolare n°26/E/2011, pag. 21).</span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 292990, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari dell’appartamento esplica effetti anche nei confronti di coloro che non compaiono tra i soggetti stipulanti il contratto stesso, essendo, comunque, questi ultimi tenuti a dichiarare ai fini IRPEF o cedolare secca la quota-parte del relativo reddito fondiario. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n°20/E/2012, ha fornito importanti ragguagli in merito, precisando che il comproprietario non presente in atti è, comunque, tenuto a dichiarare, a fini fiscali, il relativo reddito derivante dalla locazione dell’immobile per la quota ad esso imputabile. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Costui ha la possibilità di optare autonomamente per il regime sostitutivo della cedolare, valutandone la convenienza. In tale situazione, se l’altro proprietario ha già esercitato l’opzione nel mod. 69, il comproprietario non risultante in atti potrà optarvi direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, presentando all’ufficio territorialmente competente il modello 69, allegando documentazione attestante il titolo di provenienza dell’immobile, ossia visura catastale, se accettata, o autocertificazione in cui dichiara di essere comproprietario dell’immobile …………, locato in data ……., registrato in data ……(riportare gli estremi dell’atto), per la quota di possesso …………. e di avere ottemperato, in proporzione alla quota dell’immobile di sua spettanza, agli ordinari adempimenti dichiarativi e impositivi (UNICO/730), unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Inoltre, viene ricordato che per l’efficacia dell’opzione è necessario che anche il comproprietario non indicato in contratto comunichi preventivamente al conduttore, con lettera raccomandata, la scelta per il regime della cedolare secca, con conseguente rinuncia agli aggiornamenti ISTAT.[/SIZE][/FONT] [SIZE=3][SIZE=3]L’opzione cedolare deve essere esercitata distintamente, nel quadro F del mod. 69, da ciascun locatore ed ha effetti solo in capo al locatore che l'ha esercitata. [/SIZE][/SIZE][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Indipendentemente dai comproprietari-locatori che compaiono in contratto, il corretto comportamento fiscale prevederebbe che nel quadro citato comparissero sempre tutti i comproprietari per le rispettive quote di possesso (il totale delle quote deve essere 100, non può essere né superiore né inferiore). Per quale ragione? Perché il comproprietario che non esercita l’opzione, è tenuto (solidalmente con il conduttore) a versare (a differenza di quello che opta per la cedolare) l’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione a lui imputabile in base alla propria quota di possesso (minimo 67 euro in prima registrazione) presentando, unitamente al mod. 69, l’attestazione di pagamento (mod. F23) al competente ufficio locale. Inoltre deve rinunciare agli aggiornamenti ISTAT – per la propria quota-parte – se uno solo dei comproprietari ha optato per la cedolare. Non è tutto: in caso di differenti scelte di tassazione, l’imposta di bollo va comunque assolta per intero (Agenzia delle Entrate, circolare n°26/E/2011, pag. 21).[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cedolare secca più proprietari
Alto