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<blockquote data-quote="SALVES" data-source="post: 540392" data-attributes="member: 29304"><p>Solitamente gli edifici con licenza del 1974 venivano realizzati con i criteri igienico sanitari delle norme contenute nel decreto del 1975 al quale deve farsi riferimento per la successiva variante del 1983 perche a seconda di che variante si tratta l'edificio o gli edifici interessati di variante debbono assolvere alle norme del 1975, invece la sanatoria del 1989 se si tratta di condono va in deroga alle norme anzidette, se invece si tratta di semplice sanatoria ex art. 10 e 13 della 47/85 aloora occorre rispettare nuovamente il decreto 1975.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SALVES, post: 540392, member: 29304"] Solitamente gli edifici con licenza del 1974 venivano realizzati con i criteri igienico sanitari delle norme contenute nel decreto del 1975 al quale deve farsi riferimento per la successiva variante del 1983 perche a seconda di che variante si tratta l'edificio o gli edifici interessati di variante debbono assolvere alle norme del 1975, invece la sanatoria del 1989 se si tratta di condono va in deroga alle norme anzidette, se invece si tratta di semplice sanatoria ex art. 10 e 13 della 47/85 aloora occorre rispettare nuovamente il decreto 1975. [/QUOTE]
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