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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 351230" data-attributes="member: 31598"><p>Nel caso in cui sia stato ceduto il contratto di locazione (contestualmente all’azienda), ai sensi dell’art. 36 della legge n°392/1978 - senza opposizione da parte del locatore - tra te (cedente) e il nuovo successivo conduttore dell’immobile (cessionario), esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, ma in solido, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi a te (cedente) – con l’esperimento delle relative azioni giudiziali – per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto di locazione, a patto (come sembra) che si sia consumato l’inadempimento di detto nuovo conduttore e la messa in mora, art. 1219 cod. civ. In sostanza, poiché tu e il conduttore-cessionario siete condebitori solidali, tu puoi essere costretto all’adempimento per determinate prestazioni contrattuali dovute dal cessionario, salvo in ogni caso il tuo diritto di rivalsa nei suoi confronti.</p><p></p><p>La normativa speciale, in sostanza, riconosce al locatore la possibilità di non liberare il conduttore-cedente dalle sue obbligazioni contrattuali (il silenzio equivale a mancata liberatoria) e di mantenere, quindi, in vita la responsabilità per gli eventuali inadempimenti in cui dovesse incorrere il conduttore-cessionario, tra cui, ad esempio, il mancato pagamento del canone e degli oneri condominiali</p><p></p><p>Riguardo la questione circa la mancata comunicazione del locatore dell’inadempimento del cessionario in applicazione dell’art. 1408, co. 3 cod. civ, entro quindici giorni dalla data in cui questo si è verificato, si è discusso a lungo in dottrina se l’omissione di tale informazione possa far decadere il locatore dalla facoltà di agire nei confronti del cedente. Sul tema, l’opinione della dottrina è negativa, sia pure in base ad argomenti diversi che, per non tediarti, in questo post non esporrò, ritenendo – in sintesi - che la fonte dell’obbligazione del cedente debba essere comunque ravvisata non già nella legge, bensì nella volontà del locatore di non consentire la liberazione del cedente: questa soluzione è stata, infine, accolta dalla Suprema Corte la quale ha osservato che “<em>l<strong>’obbligo di comunicazione al cedente dell’inadempimento del cessionario </strong>entro un termine stabilito <strong>è previsto […] per l’istituto generale della cessione del contratto, ma non per la cessione della locazione legge n° 392 del 1978, ex art. 36.</strong> E, trattandosi di un onere gravante sul contraente debole </em>[si riferisce al locatore] <em>della vicenda trilaterale </em>[cedente, cessionario, ceduto]<em> non è lecito invocarne l’applicazione nemmeno in via analogica in favore del cedente</em>” (Cass. n°9486/2007). L’inosservanza di detta norma tutt’al più comporta un obbligo di risarcimento del danno da te subito ricollegabile alla omessa informativa (da affrontarsi in separato giudizio).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 351230, member: 31598"] Nel caso in cui sia stato ceduto il contratto di locazione (contestualmente all’azienda), ai sensi dell’art. 36 della legge n°392/1978 - senza opposizione da parte del locatore - tra te (cedente) e il nuovo successivo conduttore dell’immobile (cessionario), esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, ma in solido, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi a te (cedente) – con l’esperimento delle relative azioni giudiziali – per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto di locazione, a patto (come sembra) che si sia consumato l’inadempimento di detto nuovo conduttore e la messa in mora, art. 1219 cod. civ. In sostanza, poiché tu e il conduttore-cessionario siete condebitori solidali, tu puoi essere costretto all’adempimento per determinate prestazioni contrattuali dovute dal cessionario, salvo in ogni caso il tuo diritto di rivalsa nei suoi confronti. La normativa speciale, in sostanza, riconosce al locatore la possibilità di non liberare il conduttore-cedente dalle sue obbligazioni contrattuali (il silenzio equivale a mancata liberatoria) e di mantenere, quindi, in vita la responsabilità per gli eventuali inadempimenti in cui dovesse incorrere il conduttore-cessionario, tra cui, ad esempio, il mancato pagamento del canone e degli oneri condominiali Riguardo la questione circa la mancata comunicazione del locatore dell’inadempimento del cessionario in applicazione dell’art. 1408, co. 3 cod. civ, entro quindici giorni dalla data in cui questo si è verificato, si è discusso a lungo in dottrina se l’omissione di tale informazione possa far decadere il locatore dalla facoltà di agire nei confronti del cedente. Sul tema, l’opinione della dottrina è negativa, sia pure in base ad argomenti diversi che, per non tediarti, in questo post non esporrò, ritenendo – in sintesi - che la fonte dell’obbligazione del cedente debba essere comunque ravvisata non già nella legge, bensì nella volontà del locatore di non consentire la liberazione del cedente: questa soluzione è stata, infine, accolta dalla Suprema Corte la quale ha osservato che “[I]l[B]’obbligo di comunicazione al cedente dell’inadempimento del cessionario [/B]entro un termine stabilito [B]è previsto […] per l’istituto generale della cessione del contratto, ma non per la cessione della locazione legge n° 392 del 1978, ex art. 36.[/B] E, trattandosi di un onere gravante sul contraente debole [/I][si riferisce al locatore] [I]della vicenda trilaterale [/I][cedente, cessionario, ceduto][I] non è lecito invocarne l’applicazione nemmeno in via analogica in favore del cedente[/I]” (Cass. n°9486/2007). L’inosservanza di detta norma tutt’al più comporta un obbligo di risarcimento del danno da te subito ricollegabile alla omessa informativa (da affrontarsi in separato giudizio). [/QUOTE]
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