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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 351667" data-attributes="member: 31598"><p>Il locatore ceduto e il conduttore cedente, in concomitanza o successivamente alla cessione del contratto di locazione e dell’azienda, possono (è una facoltà, non un obbligo che viene concesso alle parti) regolare i loro rapporti prevedendo, ad esempio, che il cedente versi una somma di denaro in cambio della sua definitiva liberazione da ogni obbligazione nei confronti del ceduto. Ora la giurisprudenza ha chiarito che tale transazione non solo è legittima (non si vede perché il ceduto debba liberare il cedente senza alcuna controprestazione), ma compatibile con l’art. 79 (che sanziona le sole elusioni di tipo preventivo) della legge n°392/1978 che disciplina le locazioni ad uso diverso dall’abitazione.</p><p></p><p>Riguardo alle pretese risarcitorie, ti devi rivolgere ad un legale: solo lui è in grado di analizzare in concreto l’intera vicenda scaturita dalla cessione in esame in tutti i suoi aspetti, valutando se sussistono gli estremi e se vale davvero la pena ricorrere in giudizio. Ti dico solo una cosa, Mario. Non ti fare troppe illusioni. Non è detto che, nella specie, la suggestiva tesi risarcitoria si riveli in pratica vincente, alla luce delle risultanze probatorie del giudizio: in materia, dottrina e giurisprudenza di merito (non esistono pronunce di legittimità) sono divise: in buona sostanza dipende quale disciplina - nel caso di mancata comunicazione al cedente dell’inadempimento del cessionario - il giudice decide di applicare, se l’art. 1408, terzo comma del codice civile, che prescrive, in via generale, di rendere edotto il cedente, nell’arco di 15 giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato, hai qualche possibilità di spuntarla, viceversa, se reputa unica fonte normativa l’art. 36 della legge di riforma, il quale non prevede alcun obbligo di preventiva comunicazione, in genere qualsiasi forma risarcitoria è esclusa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 351667, member: 31598"] Il locatore ceduto e il conduttore cedente, in concomitanza o successivamente alla cessione del contratto di locazione e dell’azienda, possono (è una facoltà, non un obbligo che viene concesso alle parti) regolare i loro rapporti prevedendo, ad esempio, che il cedente versi una somma di denaro in cambio della sua definitiva liberazione da ogni obbligazione nei confronti del ceduto. Ora la giurisprudenza ha chiarito che tale transazione non solo è legittima (non si vede perché il ceduto debba liberare il cedente senza alcuna controprestazione), ma compatibile con l’art. 79 (che sanziona le sole elusioni di tipo preventivo) della legge n°392/1978 che disciplina le locazioni ad uso diverso dall’abitazione. Riguardo alle pretese risarcitorie, ti devi rivolgere ad un legale: solo lui è in grado di analizzare in concreto l’intera vicenda scaturita dalla cessione in esame in tutti i suoi aspetti, valutando se sussistono gli estremi e se vale davvero la pena ricorrere in giudizio. Ti dico solo una cosa, Mario. Non ti fare troppe illusioni. Non è detto che, nella specie, la suggestiva tesi risarcitoria si riveli in pratica vincente, alla luce delle risultanze probatorie del giudizio: in materia, dottrina e giurisprudenza di merito (non esistono pronunce di legittimità) sono divise: in buona sostanza dipende quale disciplina - nel caso di mancata comunicazione al cedente dell’inadempimento del cessionario - il giudice decide di applicare, se l’art. 1408, terzo comma del codice civile, che prescrive, in via generale, di rendere edotto il cedente, nell’arco di 15 giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato, hai qualche possibilità di spuntarla, viceversa, se reputa unica fonte normativa l’art. 36 della legge di riforma, il quale non prevede alcun obbligo di preventiva comunicazione, in genere qualsiasi forma risarcitoria è esclusa. [/QUOTE]
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