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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 171738" data-attributes="member: 31598"><p>Nel momento in cui il rapporto di locazione cessa di esistere e la causa di questo è una di quelle elencate all'art. 34 della legge 392/1978, vale a dire:</p><p></p><p>- inadempimento o morosità del conduttore</p><p>- recesso del conduttore</p><p>- disdetta del conduttore</p><p>- fallimento del conduttore</p><p></p><p>non è dovuta l'indennità in questione.</p><p></p><p>L'indennità non è dovuta se il conduttore decide di rilasciare volontariamente, in via anticipata, l'immobile locato o perché ha formalmente manifestato la propria volontà di non voler beneficiare di un ulteriore rinnovo del contratto. In quest'ottica anche la risoluzione consensuale del contratto esclude il diritto del conduttore a vedersi riconosciuta l'indennità in discorso.</p><p></p><p><strong>Nulla è</strong>, quindi, <strong>dovuto</strong>, in generale, <strong>se il rapporto di locazione viene a cessare per fatto non imputabile al locatore.</strong></p><p></p><p>In tutti gli altri casi di cessazione di rapporto imputabile ad una unilaterale iniziativa dello stesso locatore (diniego di rinnovo da parte del locatore, disdetta da parte del locatore e rifiuto del conduttore di rinegoziare il canone a nuove condizioni ecc.), l'indennità è dovuta.</p><p></p><p>Una precisazione mi pare doverosa: è intuibile che se non c'è disdetta o recesso nei termini legali, il contratto viene automaticamente a rinnovarsi per la stessa durata e alle medesime condizioni contrattuali (canone di locazione e indennità di avviamento commerciale compresi).</p><p></p><p>Per concludere, e qui chiudo: è del tutto ammissibile una previsione contrattuale che contempli, al momento della stipula del contratto, aumenti graduali del canone per frazioni successive di tempo nel corso del rapporto, in modo da giungere poi, dopo un certo tempo, ad una determinata somma finale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 171738, member: 31598"] Nel momento in cui il rapporto di locazione cessa di esistere e la causa di questo è una di quelle elencate all'art. 34 della legge 392/1978, vale a dire: - inadempimento o morosità del conduttore - recesso del conduttore - disdetta del conduttore - fallimento del conduttore non è dovuta l'indennità in questione. L'indennità non è dovuta se il conduttore decide di rilasciare volontariamente, in via anticipata, l'immobile locato o perché ha formalmente manifestato la propria volontà di non voler beneficiare di un ulteriore rinnovo del contratto. In quest'ottica anche la risoluzione consensuale del contratto esclude il diritto del conduttore a vedersi riconosciuta l'indennità in discorso. [B]Nulla è[/B], quindi, [B]dovuto[/B], in generale, [B]se il rapporto di locazione viene a cessare per fatto non imputabile al locatore.[/B] In tutti gli altri casi di cessazione di rapporto imputabile ad una unilaterale iniziativa dello stesso locatore (diniego di rinnovo da parte del locatore, disdetta da parte del locatore e rifiuto del conduttore di rinegoziare il canone a nuove condizioni ecc.), l'indennità è dovuta. Una precisazione mi pare doverosa: è intuibile che se non c'è disdetta o recesso nei termini legali, il contratto viene automaticamente a rinnovarsi per la stessa durata e alle medesime condizioni contrattuali (canone di locazione e indennità di avviamento commerciale compresi). Per concludere, e qui chiudo: è del tutto ammissibile una previsione contrattuale che contempli, al momento della stipula del contratto, aumenti graduali del canone per frazioni successive di tempo nel corso del rapporto, in modo da giungere poi, dopo un certo tempo, ad una determinata somma finale. [/QUOTE]
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