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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 433316" data-attributes="member: 6214"><p>Devo correggervi: la materia successoria è piuttosto delicata e sarebbe opportuno essere più prudenti nelle risposte. Secondo me le cose stanno in questo modo:</p><p></p><p>La successione testamentaria non può ledere la quota di riserva.</p><p>Quindi il testatore può disporre liberamente solo della quota "disponibile".</p><p>Legittimari sono il coniuge ed i 3 figli. (art. 536)</p><p>Nel caso di concorso di figli e coniuge, ai figli va la metà del patrimonio, al coniuge va un quarto. (art. 542 c.c.)</p><p>La quota "disponibile" che per testamento poteva essere destinata a piacere è solo il restante 1/4.</p><p>La parte di colui che rinunzia (o rinunziasse) passa per rappresentazione a chi gli succede: cioè ai figli degli altri figli (art. 467)</p><p>Solo il marito, rinunziando <strong>totalmente</strong> all'eredità della moglie , cede la sua quota agli altri coeredi, che subentrano per rappresentazione. (467) (non doveva avere conti bancari cointestati)</p><p>Solo se tutti i discendenti dei fratelli rinunziano a subentrare nella rappresentazione, la loro quota si devolverebbe al figlio beneficiario del testamento (art. 523)</p><p></p><p>C'è ancora un particolare dove premetto non essere sicuro dell'interpretazione, <strong>che potrebbe avere conseguenze gravi, e </strong>non vorrei mettere in agitazione muriel:</p><p></p><p>Mi riferisco all'art. <strong>480: Prescrizione </strong> Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in <strong>10</strong> anni. Il pagamento di tributi non è in genere considerato atto che presuppone la tacita volontà di accettare.</p><p></p><p>Sarà bene che [USER=60183]@muriel2015[/USER] affronti il tema con urgenza con un notaio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 433316, member: 6214"] Devo correggervi: la materia successoria è piuttosto delicata e sarebbe opportuno essere più prudenti nelle risposte. Secondo me le cose stanno in questo modo: La successione testamentaria non può ledere la quota di riserva. Quindi il testatore può disporre liberamente solo della quota "disponibile". Legittimari sono il coniuge ed i 3 figli. (art. 536) Nel caso di concorso di figli e coniuge, ai figli va la metà del patrimonio, al coniuge va un quarto. (art. 542 c.c.) La quota "disponibile" che per testamento poteva essere destinata a piacere è solo il restante 1/4. La parte di colui che rinunzia (o rinunziasse) passa per rappresentazione a chi gli succede: cioè ai figli degli altri figli (art. 467) Solo il marito, rinunziando [B]totalmente[/B] all'eredità della moglie , cede la sua quota agli altri coeredi, che subentrano per rappresentazione. (467) (non doveva avere conti bancari cointestati) Solo se tutti i discendenti dei fratelli rinunziano a subentrare nella rappresentazione, la loro quota si devolverebbe al figlio beneficiario del testamento (art. 523) C'è ancora un particolare dove premetto non essere sicuro dell'interpretazione, [B]che potrebbe avere conseguenze gravi, e [/B]non vorrei mettere in agitazione muriel: Mi riferisco all'art. [B]480: Prescrizione [/B] Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in [B]10[/B] anni. Il pagamento di tributi non è in genere considerato atto che presuppone la tacita volontà di accettare. Sarà bene che [USER=60183]@muriel2015[/USER] affronti il tema con urgenza con un notaio. [/QUOTE]
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