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Testo
<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 696490" data-attributes="member: 82466"><p>Giuseppe, </p><p></p><p>forse avete ragione tu e Csltp,forse</p><p></p><p>direi che tutto potrebbe dipendere - da un lato - dalle prove che potrai portare a tuo favore (ad es., hai il foglio visite firmato dall'acquirente? i documenti in banca circa la prima richiesta di mutuo recano anche il tuo nome? testi a prova?) e - dall'altro - dalla "disinvoltura" e dalla "spregiudicatezza" che avrà l'acquirente (ed il suo agente) nello spiegare l'assenza della menzione nell'atto notarile dell'attività posta in essere dal secondo agente </p><p></p><p>se l'acquirente - e l'agente - non si faranno tanti scrupoli nello spiegare che, anche se non menzionato in atto, l'agente, invece, c'era, era un altro ed aveva svolto un'opera che ha creato il cd. nesso causale fra l'attività di mediazione e la conclusione dell'affare e che, quindi, il secondo agente si è posto in modo indipendente e risolutivo rispetto al tuo precedente intervento, potresti non uscirne vincitore</p><p></p><p>in giurisprudenza si trova di tutto:</p><p></p><p>1. secondo l'orientamento prevalente, la prestazione del mediatore potrebbe anche esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente da un intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto (cfr., tra le altre, Corte Cass. 2012/4822; Corte Cass. 1997/392);</p><p></p><p>2. secondo un orientamento minoritario, invece, la mera indicazione di un potenziale acquirente o venditore non sarebbe sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, a meno che tale indicazione ,per le particolari difficoltà del settore ,non si configuri già di per sè come contributo causale rilevante alla conclusione del contratto (cfr, così, Corte Cass. 1990/8245).</p><p></p><p>il nesso causale è stato ritenuto sussistere anche quando il contratto sia stato stipulato nell'assenza ed all'insaputa del mediatore, ma le parti si siano comunque avvalse dell'opera da questi precedentemente svolta </p><p></p><p>per Corte Cass. 2002/3438 non è idoneo ad incidere in senso negativo nemmeno l'intervallo di tempo di sette mesi tra la conclusione del contratto e le prime trattative</p><p></p><p>in un altra fattispecie, un anno - invece - è stato considerato rilevante al fine di ritenere interrotto il nesso causale</p><p></p><p>ogni situazione è diversa dall'altra</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 696490, member: 82466"] Giuseppe, forse avete ragione tu e Csltp,forse direi che tutto potrebbe dipendere - da un lato - dalle prove che potrai portare a tuo favore (ad es., hai il foglio visite firmato dall'acquirente? i documenti in banca circa la prima richiesta di mutuo recano anche il tuo nome? testi a prova?) e - dall'altro - dalla "disinvoltura" e dalla "spregiudicatezza" che avrà l'acquirente (ed il suo agente) nello spiegare l'assenza della menzione nell'atto notarile dell'attività posta in essere dal secondo agente se l'acquirente - e l'agente - non si faranno tanti scrupoli nello spiegare che, anche se non menzionato in atto, l'agente, invece, c'era, era un altro ed aveva svolto un'opera che ha creato il cd. nesso causale fra l'attività di mediazione e la conclusione dell'affare e che, quindi, il secondo agente si è posto in modo indipendente e risolutivo rispetto al tuo precedente intervento, potresti non uscirne vincitore in giurisprudenza si trova di tutto: 1. secondo l'orientamento prevalente, la prestazione del mediatore potrebbe anche esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente da un intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto (cfr., tra le altre, Corte Cass. 2012/4822; Corte Cass. 1997/392); 2. secondo un orientamento minoritario, invece, la mera indicazione di un potenziale acquirente o venditore non sarebbe sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, a meno che tale indicazione ,per le particolari difficoltà del settore ,non si configuri già di per sè come contributo causale rilevante alla conclusione del contratto (cfr, così, Corte Cass. 1990/8245). il nesso causale è stato ritenuto sussistere anche quando il contratto sia stato stipulato nell'assenza ed all'insaputa del mediatore, ma le parti si siano comunque avvalse dell'opera da questi precedentemente svolta per Corte Cass. 2002/3438 non è idoneo ad incidere in senso negativo nemmeno l'intervallo di tempo di sette mesi tra la conclusione del contratto e le prime trattative in un altra fattispecie, un anno - invece - è stato considerato rilevante al fine di ritenere interrotto il nesso causale ogni situazione è diversa dall'altra [/QUOTE]
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