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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
ClausOla contratto d'affitto 4+4
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 175527" data-attributes="member: 31598"><p>La risposta, purtroppo, è negativa, Giusy: pur nell'ambito dell'autonomia negoziale dei contratti 4+4, non è possibile inserire una clausola di questa natura: il canone di locazione, originariamente pattuito, deve rimanere invariato (salvo l'adeguamento annuale se il contratto è soggetto al regime ordinario) per tutta la durata della locazione e non può essere modulato in funzione del verificarsi di un evento temuto.</p><p></p><p>A costo di attirarmi le maledizioni di qualche proprietario, tengo a precisare - sperando di non essere fraintesa - che <strong>il conduttore rimane, comunque, libero di ospitare <strong>temporaneamente</strong> nell'appartamento locato parenti, amici e conoscenti e persino persone estranee al suo nucleo familiare, senza che il locatore possa eccepire alcunché</strong>. Problemi possono nascere, invece, se l'ospitalità si protrae nel tempo, soprattutto in presenza di una clausola contrattuale che ne preveda il divieto assoluto e addirittura escluda espressamente, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto, di ospitare non temporaneamente (sono, per il vero, sottili i criteri che differenziano la sublocazione dalla mera ospitalità prolungata! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" />) persone estranee al nucleo familiare anagrafico indicato nell'atto di stipulazione del contratto.</p><p></p><p>La soluzione è stata trovata recentemente dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 19 giugno 2009, n°14343, ha affermato che simili clausole vanno a confliggere non solo con l'adempimento di quei doveri di solidarietà che si manifestano attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, ma anche con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia - sia essa fondata sul matrimonio o sulla convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale - e sia esplicativi di rapporti di amicizia. Sulla base di tali presupposti, <strong>la Corte</strong> ha dichiarato la nullità di simile clausola in quanto limitativa della libertà personale del conduttore e <strong>ha</strong>, quindi,<strong> ritenuto legittima la presenza permanente di una persona estranea nell'unità immobiliare locata, indipendentemente dalla continuità o meno dell'occupazione della stessa da parte dell'intestatario del rapporto di locazione.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 175527, member: 31598"] [B][/B][B][/B][B][/B]La risposta, purtroppo, è negativa, Giusy: pur nell'ambito dell'autonomia negoziale dei contratti 4+4, non è possibile inserire una clausola di questa natura: il canone di locazione, originariamente pattuito, deve rimanere invariato (salvo l'adeguamento annuale se il contratto è soggetto al regime ordinario) per tutta la durata della locazione e non può essere modulato in funzione del verificarsi di un evento temuto. A costo di attirarmi le maledizioni di qualche proprietario, tengo a precisare - sperando di non essere fraintesa - che [B]il conduttore rimane, comunque, libero di ospitare [B]temporaneamente[/B] nell'appartamento locato parenti, amici e conoscenti e persino persone estranee al suo nucleo familiare, senza che il locatore possa eccepire alcunché[/B]. Problemi possono nascere, invece, se l'ospitalità si protrae nel tempo, soprattutto in presenza di una clausola contrattuale che ne preveda il divieto assoluto e addirittura escluda espressamente, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto, di ospitare non temporaneamente (sono, per il vero, sottili i criteri che differenziano la sublocazione dalla mera ospitalità prolungata! :roll:) persone estranee al nucleo familiare anagrafico indicato nell'atto di stipulazione del contratto. La soluzione è stata trovata recentemente dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 19 giugno 2009, n°14343, ha affermato che simili clausole vanno a confliggere non solo con l'adempimento di quei doveri di solidarietà che si manifestano attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, ma anche con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia - sia essa fondata sul matrimonio o sulla convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale - e sia esplicativi di rapporti di amicizia. Sulla base di tali presupposti, [B]la Corte[/B] ha dichiarato la nullità di simile clausola in quanto limitativa della libertà personale del conduttore e [B]ha[/B], quindi,[B] ritenuto legittima la presenza permanente di una persona estranea nell'unità immobiliare locata, indipendentemente dalla continuità o meno dell'occupazione della stessa da parte dell'intestatario del rapporto di locazione.[/B] [/QUOTE]
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