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<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 754769" data-attributes="member: 72232"><p>Assolutamente da non fare: e mi pare che tu stia facendo confusione.</p><p></p><p>Alla firma della proposta, il proponente versa un assegno, che l’agente tiene in deposito fiduciario, e diventa caparra SOLO al momento della consegna al venditore, dopo la conclusione del contratto preliminare (proposta accettata e comunicazione dell’avvenuta accettazione), a meno di sospensive.</p><p>E se c’è già un contratto (appunto la proposta accettata), non è necessario firmare un altro preliminare: anche se si usa farlo per scrivere in maniera più completa alcune clausole già presenti nei moduli, ed eventuali modifiche concordate tra le parti.</p><p>Inoltre, se per qualche motivo una delle parti non intende procedere con la compravendita, dopo la firma di entrambi della proposta, l’agente mantiene comunque il diritto alle provvigioni (quindi non serve un rimborso spese aggiuntivo).</p><p></p><p></p><p>Di che “impegnativa” parli ?</p><p></p><p>Quindi puoi inserire un rimborso spese nell’incarico di vendita, ovviamente solo a carico del venditore, se non troverai un acquirente .</p><p>Puoi inserire una penale per il venditore, in caso di recesso dall’incarico, se vende ad altri nel periodo di esclusiva, se vende privatamente ad un cliente portato da te, o se rifiuta una proposta conforme.</p><p>A contratto concluso (proposta accettata), entrambi devono pagare le provvigioni .</p><p>Salvo contratto con condizione sospensiva, che resta inefficace se la condizione non si avvera : solo in quel caso puoi inserire un rimborso spese da parte dell’acquirente (ma non è detto che sia una buona idea farlo), che deve essere esplicitamente accettato dal promissario acquirente stesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 754769, member: 72232"] Assolutamente da non fare: e mi pare che tu stia facendo confusione. Alla firma della proposta, il proponente versa un assegno, che l’agente tiene in deposito fiduciario, e diventa caparra SOLO al momento della consegna al venditore, dopo la conclusione del contratto preliminare (proposta accettata e comunicazione dell’avvenuta accettazione), a meno di sospensive. E se c’è già un contratto (appunto la proposta accettata), non è necessario firmare un altro preliminare: anche se si usa farlo per scrivere in maniera più completa alcune clausole già presenti nei moduli, ed eventuali modifiche concordate tra le parti. Inoltre, se per qualche motivo una delle parti non intende procedere con la compravendita, dopo la firma di entrambi della proposta, l’agente mantiene comunque il diritto alle provvigioni (quindi non serve un rimborso spese aggiuntivo). Di che “impegnativa” parli ? Quindi puoi inserire un rimborso spese nell’incarico di vendita, ovviamente solo a carico del venditore, se non troverai un acquirente . Puoi inserire una penale per il venditore, in caso di recesso dall’incarico, se vende ad altri nel periodo di esclusiva, se vende privatamente ad un cliente portato da te, o se rifiuta una proposta conforme. A contratto concluso (proposta accettata), entrambi devono pagare le provvigioni . Salvo contratto con condizione sospensiva, che resta inefficace se la condizione non si avvera : solo in quel caso puoi inserire un rimborso spese da parte dell’acquirente (ma non è detto che sia una buona idea farlo), che deve essere esplicitamente accettato dal promissario acquirente stesso. [/QUOTE]
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