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L'Esperto Immobiliare Risponde
Mutui Ipoteche Segnalazioni Crif Banche e Finanza
Clausola sospensiva di soli 20 giorno per richiesta mutuo
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<blockquote data-quote="pmcarpentieri" data-source="post: 639672" data-attributes="member: 76515"><p>La <strong>proposta di acquisto subordinata al mutuo</strong> è una proposta di acquisto che pone una condizione sospensiva. Cosa che è consentita dall’articolo <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-iii/art1353.html" target="_blank">1353 del Codice Civile</a></strong>, secondo cui si può stipulare un contratto ponendo come condizione la sua eventuale risoluzione in caso di avvenimento futuro incerto. In questo caso, l’avvenimento a cui si subordina il contratto è l’<strong>ottenimento del mutuo</strong>: se questo viene concesso, l’acquisto può aver luogo, altrimenti può essere sospeso. In altre parole, quando si vuole acquistare una casa ma non si ha la liquidità per farlo, si può effettuare una proposta di acquisto inserendo la clausola dell’inefficacia del’obbligo di compravendita (che di per sé sarebbe vincolante) in caso il mutuo non venga concesso. Una simile soluzione libera da onerose conseguenze sia il venditore, che in caso di mancata compravendita si troverebbe a dover intentare cause legali, sia il compratore, che in caso di mancata erogazione del mutuo dovrebbe sostenere una <strong>spesa per lui impossibile</strong>.</p><p>In caso non si abbia alcuna risposta dall’istituto di credito entro il termine fissato, si può da un lato chiedere al venditore una <strong>proroga dei termini della proposta </strong>di acquisto, oppure addirittura risolvere senz’altro il contratto, per permettere al venditore di cercare un altro acquirente. E’ comunque fondamentale dare comunicazione all’agente immobiliare sia dell’ottenimento del mutuo, sia del rifiuto, sia del ritardo nella risposta, perché in caso di silenzio l’acquisto diventerebbe poi obbligatorio.</p><p>In caso di risoluzione del contratto nei casi elencati sopra, <strong>la somma versata </strong>dal compratore al venditore in fase di contratto preliminare va restituita, e l’agente immobiliare non matura alcun diritto alla provvigione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pmcarpentieri, post: 639672, member: 76515"] La [B]proposta di acquisto subordinata al mutuo[/B] è una proposta di acquisto che pone una condizione sospensiva. Cosa che è consentita dall’articolo [B][URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-iii/art1353.html']1353 del Codice Civile[/URL][/B], secondo cui si può stipulare un contratto ponendo come condizione la sua eventuale risoluzione in caso di avvenimento futuro incerto. In questo caso, l’avvenimento a cui si subordina il contratto è l’[B]ottenimento del mutuo[/B]: se questo viene concesso, l’acquisto può aver luogo, altrimenti può essere sospeso. In altre parole, quando si vuole acquistare una casa ma non si ha la liquidità per farlo, si può effettuare una proposta di acquisto inserendo la clausola dell’inefficacia del’obbligo di compravendita (che di per sé sarebbe vincolante) in caso il mutuo non venga concesso. Una simile soluzione libera da onerose conseguenze sia il venditore, che in caso di mancata compravendita si troverebbe a dover intentare cause legali, sia il compratore, che in caso di mancata erogazione del mutuo dovrebbe sostenere una [B]spesa per lui impossibile[/B]. In caso non si abbia alcuna risposta dall’istituto di credito entro il termine fissato, si può da un lato chiedere al venditore una [B]proroga dei termini della proposta [/B]di acquisto, oppure addirittura risolvere senz’altro il contratto, per permettere al venditore di cercare un altro acquirente. E’ comunque fondamentale dare comunicazione all’agente immobiliare sia dell’ottenimento del mutuo, sia del rifiuto, sia del ritardo nella risposta, perché in caso di silenzio l’acquisto diventerebbe poi obbligatorio. In caso di risoluzione del contratto nei casi elencati sopra, [B]la somma versata [/B]dal compratore al venditore in fase di contratto preliminare va restituita, e l’agente immobiliare non matura alcun diritto alla provvigione. [/QUOTE]
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