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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 291719" data-attributes="member: 49727"><p><strong><span style="color: #0000ff">Con la Riforma Fornero</span></strong></p><p><span style="color: #000000"><strong>La Riforma</strong> <strong>Fornero </strong>riguarda anche <strong>il lavoro a progetto</strong>, sono, infatti, stati ridotti i margini di utilizzo del lavoro a progetto attraverso modifiche ad alcuni articoli del <strong>d.lgs. 276/2003</strong>, valevoli per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata di vigore della legge. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata o continuativa devono essere riconducibili a uno più progetti (e non più anche programmi di lavoro o fasi di esso ) determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere riconducibile ad un risultato finale e non può consistere in una semplice riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Il progetto non può, quindi, comportare lo svolgimento di compiti puramente esecutivi o ripetitivi normati dalla contrattazione collettiva nazionale.</span></p><p><span style="color: #000000">Svolta in ambito partite IVA invece, è stato decisa una <strong>significativa </strong><a href="http://www.ediltecnico.it/8359/false-partite-IVA-paletti-del-ministero-del-lavoro-per-edilizia/" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">limitazione dell’utilizzo improprio delle cosiddette Partite IVA</span></u></a>. Si stabilisce che le prestazioni lavorative a <strong>Partita IVA</strong> siano considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:</span></p><p><span style="color: #000000">- che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno otto mesi nell’arco dell’anno solare;</span></p><p><span style="color: #000000">- che il corrispettivo percepito, anche se fatturato con più soggetti collegati fra loro, costituisca più del 80% dei corrispettivi maturati dal collaborare nell’anno solare;</span></p><p><span style="color: #000000">- che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente, anche se in questo caso esistono alcune eccezioni applicabili.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 291719, member: 49727"] [B][COLOR=#0000ff]Con la Riforma Fornero[/COLOR][/B] [COLOR=#000000][B]La Riforma[/B] [B]Fornero [/B]riguarda anche [B]il lavoro a progetto[/B], sono, infatti, stati ridotti i margini di utilizzo del lavoro a progetto attraverso modifiche ad alcuni articoli del [B]d.lgs. 276/2003[/B], valevoli per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata di vigore della legge. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata o continuativa devono essere riconducibili a uno più progetti (e non più anche programmi di lavoro o fasi di esso ) determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere riconducibile ad un risultato finale e non può consistere in una semplice riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Il progetto non può, quindi, comportare lo svolgimento di compiti puramente esecutivi o ripetitivi normati dalla contrattazione collettiva nazionale.[/COLOR] [COLOR=#000000]Svolta in ambito partite IVA invece, è stato decisa una [B]significativa [/B][URL='http://www.ediltecnico.it/8359/false-partite-IVA-paletti-del-ministero-del-lavoro-per-edilizia/'][U][COLOR=#0066cc]limitazione dell’utilizzo improprio delle cosiddette Partite IVA[/COLOR][/U][/URL]. Si stabilisce che le prestazioni lavorative a [B]Partita IVA[/B] siano considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: - che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno otto mesi nell’arco dell’anno solare; - che il corrispettivo percepito, anche se fatturato con più soggetti collegati fra loro, costituisca più del 80% dei corrispettivi maturati dal collaborare nell’anno solare; - che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente, anche se in questo caso esistono alcune eccezioni applicabili.[/COLOR] [/QUOTE]
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