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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 212291" data-attributes="member: 31598"><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">L’espressione “medesime condizioni” usata dal legislatore indurrebbe chiunque alle conclusioni da te evidenziate <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" />, ma anche su questo punto, la giurisprudenza si è divisa, da cui le interpretazioni clamorosamente divergenti (vedi #2) e le relative sentenze che ne sono scaturite. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/frowning2.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":triste:" title="Triste :triste:" data-shortname=":triste:" /> Se poi chiedi la mia opinione in merito (per quanto essa possa valere), a mio giudizio, è maggiormente aderente alla ratio dell'art. 2, comma 5 della legge n°431/1998, la tesi secondo cui il contratto concordato ha una durata di tre anni più due, al termine dei quali - se non interviene disdetta - si rinnova di soli tre anni in tre anni, nel senso che l'ulteriore proroga di due anni vale solo per la prima durata di contratto, tenuto conto che il rinnovo deve infatti attuarsi "<em>alle medesime condizioni, non può prescindersi, anche in considerazione del</em> <em>carattere eccezionale dell'istituto della proroga legale, della durata convenuta dai contraenti e, cioè, quella triennale</em>". Pertanto il contratto di locazione in oggetto stipulato il 1° dicembre 2005 ha avuto la sua naturale decorrenza di tre anni più due e successivamente si è rinnovato solo di tre anni con la conseguenza che il rinnovo triennale andrà a scadere il 30 novembre 2013.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 212291, member: 31598"] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]L’espressione “medesime condizioni” usata dal legislatore indurrebbe chiunque alle conclusioni da te evidenziate :), ma anche su questo punto, la giurisprudenza si è divisa, da cui le interpretazioni clamorosamente divergenti (vedi #2) e le relative sentenze che ne sono scaturite. :( Se poi chiedi la mia opinione in merito (per quanto essa possa valere), a mio giudizio, è maggiormente aderente alla ratio dell'art. 2, comma 5 della legge n°431/1998, la tesi secondo cui il contratto concordato ha una durata di tre anni più due, al termine dei quali - se non interviene disdetta - si rinnova di soli tre anni in tre anni, nel senso che l'ulteriore proroga di due anni vale solo per la prima durata di contratto, tenuto conto che il rinnovo deve infatti attuarsi "[I]alle medesime condizioni, non può prescindersi, anche in considerazione del[/I] [I]carattere eccezionale dell'istituto della proroga legale, della durata convenuta dai contraenti e, cioè, quella triennale[/I]". Pertanto il contratto di locazione in oggetto stipulato il 1° dicembre 2005 ha avuto la sua naturale decorrenza di tre anni più due e successivamente si è rinnovato solo di tre anni con la conseguenza che il rinnovo triennale andrà a scadere il 30 novembre 2013.[/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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