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Come fare per aggiornare il canone ISTAT al 100% di una locazione commerciale?
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 203001" data-attributes="member: 31598"><p>Giusto: l'art. 41 legge n°14/2009 ha previsto la facoltà per il locatore di pattuire un aggiornamento del canone nella misura del <strong>100% delle variazioni ISTAT solo nel caso in cui la durata del contratto sia determinata in misura superiore</strong> a quella prevista dall'art. 27 legge n°392/1978.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p>Di 6 anni, essendo tale termine stabilito dalla legge, a prescindere dalla durata inizialmente fissata dalle parti.</p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p>La pattuizione, per le locazioni ad uso non abitativo - all'atto dell'accordo iniziale - di un canone variabile, e anche crescente, di anno in anno, è ormai ritenuta legittima dalla giurisprudenza di merito. A scanso di complicazioni future, sarebbe meglio specificare in contratto i motivi giustificativi di tale scelta (necessità di eseguire opere di manutenzione straordinaria con onere a carico del conduttore, la previsione del conduttore di sviluppo futuro dell'attività svolta nel locale ecc.), ancorando tale differenziazione a <strong>elementi</strong> predeterminati e <strong>del tutto indipendenti dalle variazioni annue del potere d'acquisto della moneta</strong> (che, comunque, può continuare a pretendersi) e che permettano di escludere l'intento simulatorio del locatore di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria. E' bene, in ogni caso, precisare dettagliatamente su quale importo, se quello minore inizialmente versato o quello corrisposto a pieno regime, debba poi essere calcolato l'aggiornamento ISTAT, così da evitare l'insorgere di eventuale contenzioso tra le parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 203001, member: 31598"] Giusto: l'art. 41 legge n°14/2009 ha previsto la facoltà per il locatore di pattuire un aggiornamento del canone nella misura del [B]100% delle variazioni ISTAT solo nel caso in cui la durata del contratto sia determinata in misura superiore[/B] a quella prevista dall'art. 27 legge n°392/1978. Di 6 anni, essendo tale termine stabilito dalla legge, a prescindere dalla durata inizialmente fissata dalle parti. La pattuizione, per le locazioni ad uso non abitativo - all'atto dell'accordo iniziale - di un canone variabile, e anche crescente, di anno in anno, è ormai ritenuta legittima dalla giurisprudenza di merito. A scanso di complicazioni future, sarebbe meglio specificare in contratto i motivi giustificativi di tale scelta (necessità di eseguire opere di manutenzione straordinaria con onere a carico del conduttore, la previsione del conduttore di sviluppo futuro dell'attività svolta nel locale ecc.), ancorando tale differenziazione a [B]elementi[/B] predeterminati e [B]del tutto indipendenti dalle variazioni annue del potere d'acquisto della moneta[/B] (che, comunque, può continuare a pretendersi) e che permettano di escludere l'intento simulatorio del locatore di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria. E' bene, in ogni caso, precisare dettagliatamente su quale importo, se quello minore inizialmente versato o quello corrisposto a pieno regime, debba poi essere calcolato l'aggiornamento ISTAT, così da evitare l'insorgere di eventuale contenzioso tra le parti. [/QUOTE]
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