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<blockquote data-quote="irma" data-source="post: 725791" data-attributes="member: 19787"><p>la veranda .... sembrerebbe sicuramente abusiva e per sanarla bisognerebbe vedere se nel palazzo c'è volumetria disponibile, ... mal che vada te la fanno togliere.</p><p>La planimetria catastale non riporta la tettoia o non riporta il terrazzo di 50mq?</p><p>Una cosa è la conformità catastale e un'altra è quella "comunale".</p><p><em>Come fai a dire che la tettoia è presente da 45 anni? Hai un documento di richiesta di autorizzazione al Comune ? Se sì, la tettoia sarebbe regolare a tutti gli effetti!</em></p><p>Di solito i regolamenti edilizi non considerano superficie coperta le pensiline fino ad un massimo di superficie utile netta di 12 mq. complessivi.</p><p>"Una tettoia non ancorata al suolo bensì al muro e che proteggere una superficie inferiore a 12 mq. non comporta impatto volumetrico e aumento del carico urbanistico. Si tratta, quindi, di un manufatto sostanzialmente irrilevante e, dunque, non qualificabile come nuova costruzione e, quindi, non necessitante del permesso di costruire" (Tar Piemonte, sez. II, n. 198 dell’8 febbraio 2017);</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="irma, post: 725791, member: 19787"] la veranda .... sembrerebbe sicuramente abusiva e per sanarla bisognerebbe vedere se nel palazzo c'è volumetria disponibile, ... mal che vada te la fanno togliere. La planimetria catastale non riporta la tettoia o non riporta il terrazzo di 50mq? Una cosa è la conformità catastale e un'altra è quella "comunale". [I]Come fai a dire che la tettoia è presente da 45 anni? Hai un documento di richiesta di autorizzazione al Comune ? Se sì, la tettoia sarebbe regolare a tutti gli effetti![/I] Di solito i regolamenti edilizi non considerano superficie coperta le pensiline fino ad un massimo di superficie utile netta di 12 mq. complessivi. "Una tettoia non ancorata al suolo bensì al muro e che proteggere una superficie inferiore a 12 mq. non comporta impatto volumetrico e aumento del carico urbanistico. Si tratta, quindi, di un manufatto sostanzialmente irrilevante e, dunque, non qualificabile come nuova costruzione e, quindi, non necessitante del permesso di costruire" (Tar Piemonte, sez. II, n. 198 dell’8 febbraio 2017); [/QUOTE]
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