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Testo
<blockquote data-quote="Irene1" data-source="post: 289302" data-attributes="member: 22370"><p>Opss.... Scuste, sopra è riferito non all'ISTAT, ma al pagamento dell'imposta di registro annua dopo l'aggiornamento, non ci sono sanzioni o interessi, in caso uno voglia aggiornare l'istat in rifardo.</p><p></p><p>Prima della legge 14/2009 l'aggiornamento del canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ad esempio uso industriale, artigianale, commerciale come negozi, studi professionali, palestre, o anche come uso alberghiero) era disciplinato dall'art. 32 della legge 392/1978, secondo il quale le variazioni non potevano essere superiori al 75% di quelle del suddetto indice Istat. Attualmente, invece, con la modifica dell'art. 32 della legge 392/78, è consentito, <strong>per i contratti di locazione su immobili ad uso diverso da quello di abitazione, la possibilità di un adeguamento superiore al 75% dell'indice Istat, qualora la durata contrattuale <u>sia superiore a quella minima di legge 6 o 9 anni.</u></strong> La legge 14/2009 ha anche stabilito che tale beneficio è applicabile anche ai contratti in corso. Ovviamente, in questo caso, la clausola contrattuale di aggiornamento non dovrà fare riferimento specifico alla percentuale del 75%, ma alla percentuale stabilita dalla legge o alla percentuale massima stabilita dalla legge.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Irene1, post: 289302, member: 22370"] Opss.... Scuste, sopra è riferito non all'ISTAT, ma al pagamento dell'imposta di registro annua dopo l'aggiornamento, non ci sono sanzioni o interessi, in caso uno voglia aggiornare l'istat in rifardo. Prima della legge 14/2009 l'aggiornamento del canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ad esempio uso industriale, artigianale, commerciale come negozi, studi professionali, palestre, o anche come uso alberghiero) era disciplinato dall'art. 32 della legge 392/1978, secondo il quale le variazioni non potevano essere superiori al 75% di quelle del suddetto indice Istat. Attualmente, invece, con la modifica dell'art. 32 della legge 392/78, è consentito, [B]per i contratti di locazione su immobili ad uso diverso da quello di abitazione, la possibilità di un adeguamento superiore al 75% dell'indice Istat, qualora la durata contrattuale [U]sia superiore a quella minima di legge 6 o 9 anni.[/U][/B] La legge 14/2009 ha anche stabilito che tale beneficio è applicabile anche ai contratti in corso. Ovviamente, in questo caso, la clausola contrattuale di aggiornamento non dovrà fare riferimento specifico alla percentuale del 75%, ma alla percentuale stabilita dalla legge o alla percentuale massima stabilita dalla legge. [/QUOTE]
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