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<blockquote data-quote="Aron91" data-source="post: 667895" data-attributes="member: 64297"><p>Salve, ho letto l'ultima pronuncia della Cassazione che chiarisce la commerciabilità e trasferibilità di un immobile abusivo. Ebbene da quanto ho capito un immobile è trasferibile anche se abusivo e l'atto non può considerarsi nullo, purché in esso venga menzionato l'estremo del permesso di costruire riferito all'immobile.</p><p>Tuttavia ho due dubbi.</p><p>1) questo vale anche per difformità totali?</p><p>2) la pronuncia della Cassazione ha effetti retroattivo e quindi si estende anche a contratti stipulati prima della sentenza della Cassazione?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Aron91, post: 667895, member: 64297"] Salve, ho letto l'ultima pronuncia della Cassazione che chiarisce la commerciabilità e trasferibilità di un immobile abusivo. Ebbene da quanto ho capito un immobile è trasferibile anche se abusivo e l'atto non può considerarsi nullo, purché in esso venga menzionato l'estremo del permesso di costruire riferito all'immobile. Tuttavia ho due dubbi. 1) questo vale anche per difformità totali? 2) la pronuncia della Cassazione ha effetti retroattivo e quindi si estende anche a contratti stipulati prima della sentenza della Cassazione? [/QUOTE]
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