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<blockquote data-quote="gianluca78" data-source="post: 153784" data-attributes="member: 34920"><p>Ciao,</p><p></p><p>ma ne siete sicuri? Io mi sono letto il testo 47/85 che fa riferimento ad un maxi condono edilizio.</p><p></p><p>il testo riferendosi alle case ante 1967 dice:</p><p></p><p>"[...]. Articolo 31</p><p>Sanatoria delle opere abusive (1). </p><p> </p><p>Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:</p><p>a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;</p><p>b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.</p><p>[....] Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge. [...]"</p><p></p><p>E poi:</p><p></p><p>"[...] . Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata (3). [...]".</p><p></p><p>Qui si fa riferimento solo alle concessioni edilizie. Della serie se avete costruito (prima del '67) dove non dovevate: pace siete condonati.</p><p></p><p>Ma non si fa riferimento all'agibilità. D'altronde mi pare ovvio: se faccio una casa col cartongesso non certo il fatto che io l'abbia costruita nel '67 costituisce garanzia alla salubrità e agibilità della casa.</p><p></p><p>Ho capito che posso volontariamente comprarmi case anche senza questo certificato post o ante '67, ma comunque in questo caso il valore dell'immobile dovrebbe calare di molto.</p><p></p><p>Intendo dire se l'agente mi dice che l'agibilità non serve per legge ha ragione per qualunque abitazione. Ma sta di fatto che devo essere informato altrimenti posso fargli causa sia che sia ante '67 sia che sia post '67.</p><p></p><p>Ditemi voi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gianluca78, post: 153784, member: 34920"] Ciao, ma ne siete sicuri? Io mi sono letto il testo 47/85 che fa riferimento ad un maxi condono edilizio. il testo riferendosi alle case ante 1967 dice: "[...]. Articolo 31 Sanatoria delle opere abusive (1). Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. [....] Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge. [...]" E poi: "[...] . Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata (3). [...]". Qui si fa riferimento solo alle concessioni edilizie. Della serie se avete costruito (prima del '67) dove non dovevate: pace siete condonati. Ma non si fa riferimento all'agibilità. D'altronde mi pare ovvio: se faccio una casa col cartongesso non certo il fatto che io l'abbia costruita nel '67 costituisce garanzia alla salubrità e agibilità della casa. Ho capito che posso volontariamente comprarmi case anche senza questo certificato post o ante '67, ma comunque in questo caso il valore dell'immobile dovrebbe calare di molto. Intendo dire se l'agente mi dice che l'agibilità non serve per legge ha ragione per qualunque abitazione. Ma sta di fatto che devo essere informato altrimenti posso fargli causa sia che sia ante '67 sia che sia post '67. Ditemi voi. [/QUOTE]
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