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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 261925" data-attributes="member: 5961"><p>mi sono informato meglio,</p><p>hai ragione:</p><p>cit:</p><p> </p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #333333">La questione è regolata dalle ordinarie norme sulla comunione dei beni di cui agli artt. 1100 e segg. del codice civile, tuttavia con alcune particolarità legate allo status dei comunisti e alla circostanza della separazione in atto. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #333333">In linea di principio, <u>qualora i comproprietari non si trovino in accordo circa la divisione del bene comune</u>, ciascuno di essi può chiederne la divisione all'autorità giudiziaria (articolo 1111 del Codice civile). La divisione, in caso di beni immobili, può avvenire con tre modalità: </span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #333333">a) in natura, ove ciò sia possibile (ad esempio se l'immobile è composto da due unità abitative o comunque facilmente ricavabili e di pari valore); </span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #333333">b) <strong>con attribuzione del bene al comproprietario avente la quota maggiore, e con liquidazione in denaro della quota dell'altro comproprietario</strong>; </span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #333333">c) con vendita all'incanto del bene e conseguente divisione del ricavato tra gli aventi diritto (articolo 720 del Codice civile). </span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #333333">Non è previsto un diritto di prelazione sulla quota del comproprietario in caso di comunione ordinaria (mentre è previsto dall'articolo 732 del Codice civile per la sola ipotesi di comunione ereditaria, nel caso in cui uno dei coeredi decida di mettere in vendita la propria quota di eredità).</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 261925, member: 5961"] mi sono informato meglio, hai ragione: cit: [SIZE=13px][FONT=Arial][COLOR=#333333]La questione è regolata dalle ordinarie norme sulla comunione dei beni di cui agli artt. 1100 e segg. del codice civile, tuttavia con alcune particolarità legate allo status dei comunisti e alla circostanza della separazione in atto. [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Arial][COLOR=#333333]In linea di principio, [U]qualora i comproprietari non si trovino in accordo circa la divisione del bene comune[/U], ciascuno di essi può chiederne la divisione all'autorità giudiziaria (articolo 1111 del Codice civile). La divisione, in caso di beni immobili, può avvenire con tre modalità: [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Arial][COLOR=#333333]a) in natura, ove ciò sia possibile (ad esempio se l'immobile è composto da due unità abitative o comunque facilmente ricavabili e di pari valore); [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Arial][COLOR=#333333]b) [B]con attribuzione del bene al comproprietario avente la quota maggiore, e con liquidazione in denaro della quota dell'altro comproprietario[/B]; [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Arial][COLOR=#333333]c) con vendita all'incanto del bene e conseguente divisione del ricavato tra gli aventi diritto (articolo 720 del Codice civile). [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Arial][COLOR=#333333]Non è previsto un diritto di prelazione sulla quota del comproprietario in caso di comunione ordinaria (mentre è previsto dall'articolo 732 del Codice civile per la sola ipotesi di comunione ereditaria, nel caso in cui uno dei coeredi decida di mettere in vendita la propria quota di eredità).[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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