Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Comprare un garage - controlli
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 677292"><p>Puoi rivendere solo se un'altra persona dichiara questo BOX pertinenza della sua prima casa. Questa persona può aggiungere tutti i box pertinenziali che vuole, purché la destinazione pertinenziale risulti chiaramente dall'atto notarile di compravendita.</p><p>Da ricordare che quando si vende l'appartamento, automaticamente fanno parte della vendita (al medesimo prezzo pattuito per il solo appartamento) anche tutte le pertinenze (box, posti auto, cantine, mansarde), a meno che non siano espressamente escluse, per patto espresso e condiviso da ambo le parti, dichiarandolo in forma scritta sul rogito.</p><p></p><p>Il credito IRPEF derivante dai box auto di nuova edificazione, dichiarati pertinenziali, NON E' CEDIBILE alle banche. FONTE: <a href="https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/esperto/343095/cessione-credito-2020-per-acquisto-box-auto-residenziale.html" target="_blank">Cessione credito 2020 per acquisto box auto residenziale? - PMI.it</a></p><p></p><p>Per quanto riguarda il trasferimento del credito all'acquirente, nel 2016 pare fosse cedibile: <a href="https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-fiscali/detrazione-box-pertinenziale-e-successiva-vendita,3,76201" target="_blank">Detrazione box pertinenziale e successiva vendita</a></p><p></p><p>Copio dal link qui sopra, da qui in poi:</p><p></p><p><strong><em>Un contribuente nel 2012 ha effettuato un intervento di ristrutturazione, ossia la costruzione di un box auto pertinenziale alla sua abitazione principale, usufruendo della detrazione prevista; nel febbraio 2015 decide però di vendere l’abitazione principale e le relative pertinenze e acquistando un’ulteriore abitazione sulla quale effettua ulteriori interventi di realizzazione del box auto; può continuare ad usufruire delle relative rate residue di detrazione del primo intervento e cumularle con quelle relative al 2° box auto?</em></strong></p><p><em>L’art.16 bis) del TUIR prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (EDIT: NEL 2020 SIAMO PASSATI DAL 36% AL 50%) delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro (EDIT: NEL 2020 SIAMO PASSATI DA 48.000 EURO A 96.000 EURO) per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati specifici interventi tra i quali rientra la realizzazione di un box auto; Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione IRPEF sale al 50% (EDIT: DAL 26 GIUGNO 2012 AD OGGI 2020, LA DETRAZIONE E' SEMPRE RIMASTA AL 50%).</em></p><p><em><span style="color: rgb(226, 80, 65)">La detrazione spetta anche con riferimento al semplice acquisto del box pertinenziale a condizione che:</span></em></p><p><span style="color: rgb(226, 80, 65)"><em>• il box auto deve essere pertinenza di un edificio abitativo;</em></span></p><p><span style="color: rgb(226, 80, 65)"><em>• il box sia costruito da un’impresa di costruzione che ne certifica il costo. La detrazione infatti spetta non sul prezzo pagato per l’acquisto, ma sul costo di costruzione dichiarato dal costruttore;</em></span></p><p><em><span style="color: rgb(226, 80, 65)">• il pagamento avvenga tramite bonifico per ristrutturazione edilizia con apposita causale.</span></em></p><p><em></em></p><p><em>La stessa disposizione normativa prevede che <span style="color: rgb(147, 101, 184)"><strong><u>in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.</u></strong></span></em></p><p><em></em></p><p><em>Secondo un’interpretazione letteraria delle norma, </em><u><strong>le parti sono comunque libere di arrivare a diverse pattuizioni </strong></u><em>quindi è ammessa la possibilità in capo al venditore dell’immobile di mantenere il diritto alla detrazione fiscale sulle rate residue. Non essendo previsto alcun numero massimo d’immobili agevolabili, non è quindi esclusa la coesistenza della detrazione collegata al box della prima casa venduta e quello relativa al 2° acquisto purché considerato pertinenza dell’abitazione principale. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 677292"] Puoi rivendere solo se un'altra persona dichiara questo BOX pertinenza della sua prima casa. Questa persona può aggiungere tutti i box pertinenziali che vuole, purché la destinazione pertinenziale risulti chiaramente dall'atto notarile di compravendita. Da ricordare che quando si vende l'appartamento, automaticamente fanno parte della vendita (al medesimo prezzo pattuito per il solo appartamento) anche tutte le pertinenze (box, posti auto, cantine, mansarde), a meno che non siano espressamente escluse, per patto espresso e condiviso da ambo le parti, dichiarandolo in forma scritta sul rogito. Il credito IRPEF derivante dai box auto di nuova edificazione, dichiarati pertinenziali, NON E' CEDIBILE alle banche. FONTE: [URL='https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/esperto/343095/cessione-credito-2020-per-acquisto-box-auto-residenziale.html']Cessione credito 2020 per acquisto box auto residenziale? - PMI.it[/URL] Per quanto riguarda il trasferimento del credito all'acquirente, nel 2016 pare fosse cedibile: [URL='https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-fiscali/detrazione-box-pertinenziale-e-successiva-vendita,3,76201']Detrazione box pertinenziale e successiva vendita[/URL] Copio dal link qui sopra, da qui in poi: [B][I]Un contribuente nel 2012 ha effettuato un intervento di ristrutturazione, ossia la costruzione di un box auto pertinenziale alla sua abitazione principale, usufruendo della detrazione prevista; nel febbraio 2015 decide però di vendere l’abitazione principale e le relative pertinenze e acquistando un’ulteriore abitazione sulla quale effettua ulteriori interventi di realizzazione del box auto; può continuare ad usufruire delle relative rate residue di detrazione del primo intervento e cumularle con quelle relative al 2° box auto?[/I][/B] [I]L’art.16 bis) del TUIR prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (EDIT: NEL 2020 SIAMO PASSATI DAL 36% AL 50%) delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro (EDIT: NEL 2020 SIAMO PASSATI DA 48.000 EURO A 96.000 EURO) per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati specifici interventi tra i quali rientra la realizzazione di un box auto; Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione IRPEF sale al 50% (EDIT: DAL 26 GIUGNO 2012 AD OGGI 2020, LA DETRAZIONE E' SEMPRE RIMASTA AL 50%). [COLOR=rgb(226, 80, 65)]La detrazione spetta anche con riferimento al semplice acquisto del box pertinenziale a condizione che:[/COLOR][/I] [COLOR=rgb(226, 80, 65)][I]• il box auto deve essere pertinenza di un edificio abitativo; • il box sia costruito da un’impresa di costruzione che ne certifica il costo. La detrazione infatti spetta non sul prezzo pagato per l’acquisto, ma sul costo di costruzione dichiarato dal costruttore;[/I][/COLOR] [I][COLOR=rgb(226, 80, 65)]• il pagamento avvenga tramite bonifico per ristrutturazione edilizia con apposita causale.[/COLOR] La stessa disposizione normativa prevede che [COLOR=rgb(147, 101, 184)][B][U]in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.[/U][/B][/COLOR] Secondo un’interpretazione letteraria delle norma, [/I][U][B]le parti sono comunque libere di arrivare a diverse pattuizioni [/B][/U][I]quindi è ammessa la possibilità in capo al venditore dell’immobile di mantenere il diritto alla detrazione fiscale sulle rate residue. Non essendo previsto alcun numero massimo d’immobili agevolabili, non è quindi esclusa la coesistenza della detrazione collegata al box della prima casa venduta e quello relativa al 2° acquisto purché considerato pertinenza dell’abitazione principale. [/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Comprare un garage - controlli
Alto