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<blockquote data-quote="MUZIOCASA" data-source="post: 600660" data-attributes="member: 37221"><p>mandare via l'inquilino che non vuole andarsene è una rogna che non si risolve certo con una disdetta tempestiva (se paga l'affitto, il proprietario è contento, ma non può vendere l'immobile libero da); la prelazione legale è prevista dall'art. 38 l. n. 392/1978 per le locazioni di immobili "adibiti ad uso diverso da quello di abitazione" mentre per quelli ad uso abitativo devono essere le parti a prevederla nel contratto; il promissario acquirente che condiziona l'obbligo di acquistare (ma anche di vendere) l'immobile -libero da persone e cose- al previo ottenimento del mutuo non può pretendere dal promittente venditore la restituzione del doppio della caparra (qualora l'immobile alla data del rogito sia occupato dall'inquilino) se nel frattempo la banca non abbia ancora rilasciato il mutuo; in tale doppia eventualità, infatti, il contratto preliminare deve ritenersi risolto per non avveramento della condizione sospensiva entro il termine ultimo di efficacia concordato dalle parti; e nessun inadempimento di obbligo -di vendere l'immobile libero da persone e cose- potrà aversi in quanto, appunto, sospeso sino al rilascio del mutuo; e nessun diritto alla provvigione per l'agente immobiliare, il quale, per concludere un nuovo affare, farà bene a garantire il promissario acquirente sull'effettivo rilascio futuro dell'immobile da parte dell'inquilino, il quale, come detto all'inizio, ha sempre l'ultima parola...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="MUZIOCASA, post: 600660, member: 37221"] mandare via l'inquilino che non vuole andarsene è una rogna che non si risolve certo con una disdetta tempestiva (se paga l'affitto, il proprietario è contento, ma non può vendere l'immobile libero da); la prelazione legale è prevista dall'art. 38 l. n. 392/1978 per le locazioni di immobili "adibiti ad uso diverso da quello di abitazione" mentre per quelli ad uso abitativo devono essere le parti a prevederla nel contratto; il promissario acquirente che condiziona l'obbligo di acquistare (ma anche di vendere) l'immobile -libero da persone e cose- al previo ottenimento del mutuo non può pretendere dal promittente venditore la restituzione del doppio della caparra (qualora l'immobile alla data del rogito sia occupato dall'inquilino) se nel frattempo la banca non abbia ancora rilasciato il mutuo; in tale doppia eventualità, infatti, il contratto preliminare deve ritenersi risolto per non avveramento della condizione sospensiva entro il termine ultimo di efficacia concordato dalle parti; e nessun inadempimento di obbligo -di vendere l'immobile libero da persone e cose- potrà aversi in quanto, appunto, sospeso sino al rilascio del mutuo; e nessun diritto alla provvigione per l'agente immobiliare, il quale, per concludere un nuovo affare, farà bene a garantire il promissario acquirente sull'effettivo rilascio futuro dell'immobile da parte dell'inquilino, il quale, come detto all'inizio, ha sempre l'ultima parola... [/QUOTE]
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