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Compravendita appartamento: cosa e' obbligatorio lasciarvi e cosa no
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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 331458" data-attributes="member: 45256"><p>Nessuno ti vieta di fare una prelista delle cose che vorresti tenere e o rivendere perchè consideri con un determinato valore di mercato.</p><p>Smontare i caloriferi per lasciarli in cantina... non ha senso... usarli nella tua nuova casa o rivenderli nell'immediato... è un altro discorso.</p><p>E' un discorso da affrontare con chi conosce il mercato della zona che invece potrebbe valutare maggiormente una casa pronta all'uso che una "predisposta all'uso" (togli i condizionatori... l'impianto è predisposto ma non funzionale).</p><p> </p><p>Gli elementi facenti parti di ricerche cromatiche di stile mal riuscite... "bagno nero... sanitari blu...placche multicolor" in alcuni casi... diventa un vantaggio l'eliminazione... si evita che il clienti si concentrino su dettagli superflui che però diventano l'elemento negativo.</p><p> </p><p>Sei tu la persona che sa quanto hai speso nella ristrutturazione e quindi "fattura alla mano" quanto speso e guardando online e farti un'idea di quanto è possibile rivenderlo oppure installarlo nell'altra casa.</p><p>Considera che a fronte di una valutazione pre-ristrutturazione e una post ristrutturazione... se va bene, vedrai riconosciuti i 2/3 di quanto speso. </p><p> </p><p>Per quanto riguarda la normativa... si parla del Art. 817 del c.c.</p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 11px"><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank"> </a></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000"><em>(fonte: <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html" target="_blank">http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html</a>)</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000">Sono <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1130.html" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c">pertinenze</span></a> le cose destinate in modo durevole <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html#nota_2326" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c">(1)</span></a> a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html#nota_2327" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c">(2)</span></a> può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1140.html" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c">diritto reale</span></a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html#nota_2328" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c">(3)</span></a> sulla medesima <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html#nota_2329" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c">(4)</span></a>.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><strong><span style="color: #183025"><span style="font-family: 'Tahoma'">Note</span></span></strong></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000">(1) La destinazione deve essere <em>durevole</em>, nel senso che, pur non essendo richiesta la perpetuità e la permanenza, il nesso pertinenziale non deve però essere occasionale e temporaneo.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000">(2) Per aversi una pertinenza occorrono due elementi: la <em>oggettiva</em> <em>destinazione</em> di una cosa a servizio o ornamento di un'altra e la<em>volontà</em>, da parte del proprietario della cosa principale (o di altro legittimato [v. <strong>817 </strong>nota ]) di costituire un rapporto di <em>complementarità </em>e<em>strumentalità</em> tra le cose. È discusso in dottrina e in giurisprudenza se la destinazione a pertinenza possa essere impressa <em>dal proprietario di entrambe le cose</em>, o possa essere impressa <em>dal solo proprietario della cosa principale</em>. La giurisprudenza ritiene che la destinazione a pertinenza possa essere attuata solo da chi è <em>proprietario</em> o titolare di un <em>diritto reale</em> su entrambe le cose [v. <strong>819</strong> nota ].</span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000">(3) La giurisprudenza e la dottrina hanno ampliato il novero dei soggetti legittimati a creare un vincolo pertinenziale, comprendendovi anche i titolari di <em>servitù personali</em> e il <em>possessore</em> [v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1257.html" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c"><u>1141</u></span></a>].</span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000">(4) L'art. 26 u.c. della l. 28-2-1985, n. 47 dispone che gli spazi destinati a parcheggio di cui all'art. 18 della l. 6-8-1967, n. 765 costituiscono pertinenze delle abitazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/934.html" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c"><u>818</u></span></a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/935.html" target="_blank"><span style="color: #2c4a3c"><u>819</u></span></a> del codice civile.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: #000000">Per tale problema cfr. anche art. 41sexies, l. 17-8-1942, n. 1150, nonché la l. 24-3-1989, n. 122.</span></span></p><p> </p><p>------------</p><p>Un articolo che ti può aiutare nella comprensione: <a href="http://www.acquisizioneimmobiliare.it/home/informazione-immobiliare/il-lavabo-e-un-complemento-darredo-o-e-parte-integrante-di-unimmobile/" target="_blank">http://www.acquisizioneimmobiliare.it/home/informazione-immobiliare/il-lavabo-e-un-complemento-darredo-o-e-parte-integrante-di-unimmobile/</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 331458, member: 45256"] Nessuno ti vieta di fare una prelista delle cose che vorresti tenere e o rivendere perchè consideri con un determinato valore di mercato. Smontare i caloriferi per lasciarli in cantina... non ha senso... usarli nella tua nuova casa o rivenderli nell'immediato... è un altro discorso. E' un discorso da affrontare con chi conosce il mercato della zona che invece potrebbe valutare maggiormente una casa pronta all'uso che una "predisposta all'uso" (togli i condizionatori... l'impianto è predisposto ma non funzionale). Gli elementi facenti parti di ricerche cromatiche di stile mal riuscite... "bagno nero... sanitari blu...placche multicolor" in alcuni casi... diventa un vantaggio l'eliminazione... si evita che il clienti si concentrino su dettagli superflui che però diventano l'elemento negativo. Sei tu la persona che sa quanto hai speso nella ristrutturazione e quindi "fattura alla mano" quanto speso e guardando online e farti un'idea di quanto è possibile rivenderlo oppure installarlo nell'altra casa. Considera che a fronte di una valutazione pre-ristrutturazione e una post ristrutturazione... se va bene, vedrai riconosciuti i 2/3 di quanto speso. Per quanto riguarda la normativa... si parla del Art. 817 del c.c. [FONT=Tahoma][COLOR=#000000][SIZE=11px][URL='http://www.brocardi.it/fonti.html'][COLOR=#2c4a3c] [/COLOR][/URL][/SIZE][/COLOR][/FONT] [FONT=Tahoma][COLOR=#000000][SIZE=15px] [/SIZE][/COLOR][/FONT] [FONT=Tahoma][COLOR=#000000][I](fonte: [url]http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html[/url])[/I][/COLOR][/FONT] [FONT=Tahoma][COLOR=#000000] Sono [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1130.html'][COLOR=#2c4a3c]pertinenze[/COLOR][/URL] le cose destinate in modo durevole [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html#nota_2326'][COLOR=#2c4a3c](1)[/COLOR][/URL] a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html#nota_2327'][COLOR=#2c4a3c](2)[/COLOR][/URL] può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1140.html'][COLOR=#2c4a3c]diritto reale[/COLOR][/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html#nota_2328'][COLOR=#2c4a3c](3)[/COLOR][/URL] sulla medesima [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art817.html#nota_2329'][COLOR=#2c4a3c](4)[/COLOR][/URL].[/COLOR][/FONT] [FONT=Tahoma][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT] [SIZE=4][B][COLOR=#183025][FONT=Tahoma]Note[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE] [FONT=Tahoma][COLOR=#000000](1) La destinazione deve essere [I]durevole[/I], nel senso che, pur non essendo richiesta la perpetuità e la permanenza, il nesso pertinenziale non deve però essere occasionale e temporaneo.[/COLOR][/FONT] [FONT=Tahoma][COLOR=#000000](2) Per aversi una pertinenza occorrono due elementi: la [I]oggettiva[/I] [I]destinazione[/I] di una cosa a servizio o ornamento di un'altra e la[I]volontà[/I], da parte del proprietario della cosa principale (o di altro legittimato [v. [B]817 [/B]nota ]) di costituire un rapporto di [I]complementarità [/I]e[I]strumentalità[/I] tra le cose. È discusso in dottrina e in giurisprudenza se la destinazione a pertinenza possa essere impressa [I]dal proprietario di entrambe le cose[/I], o possa essere impressa [I]dal solo proprietario della cosa principale[/I]. La giurisprudenza ritiene che la destinazione a pertinenza possa essere attuata solo da chi è [I]proprietario[/I] o titolare di un [I]diritto reale[/I] su entrambe le cose [v. [B]819[/B] nota ].[/COLOR][/FONT] [FONT=Tahoma][COLOR=#000000](3) La giurisprudenza e la dottrina hanno ampliato il novero dei soggetti legittimati a creare un vincolo pertinenziale, comprendendovi anche i titolari di [I]servitù personali[/I] e il [I]possessore[/I] [v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1257.html'][COLOR=#2c4a3c][U]1141[/U][/COLOR][/URL]].[/COLOR][/FONT] [FONT=Tahoma][COLOR=#000000](4) L'art. 26 u.c. della l. 28-2-1985, n. 47 dispone che gli spazi destinati a parcheggio di cui all'art. 18 della l. 6-8-1967, n. 765 costituiscono pertinenze delle abitazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, [URL='http://www.brocardi.it/articoli/934.html'][COLOR=#2c4a3c][U]818[/U][/COLOR][/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/935.html'][COLOR=#2c4a3c][U]819[/U][/COLOR][/URL] del codice civile. Per tale problema cfr. anche art. 41sexies, l. 17-8-1942, n. 1150, nonché la l. 24-3-1989, n. 122.[/COLOR][/FONT] ------------ Un articolo che ti può aiutare nella comprensione: [url]http://www.acquisizioneimmobiliare.it/home/informazione-immobiliare/il-lavabo-e-un-complemento-darredo-o-e-parte-integrante-di-unimmobile/[/url] [/QUOTE]
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