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Testo
<blockquote data-quote="Manola 62" data-source="post: 648891" data-attributes="member: 35182"><p>Art. 1524. Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.</p><p> </p><p>La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.</p><p>Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore agli € 15,49 la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.</p><p> </p><p>Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manola 62, post: 648891, member: 35182"] Art. 1524. Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi. La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore agli € 15,49 la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri. [/QUOTE]
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