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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 76487" data-source="post: 600655"><p>[Legge 14 agosto 1971, n. 817</p><p></p><p>Art.8</p><p></p><p>legge 26 maggio 1965, n. 590<a href="http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/10/zn2_03_012.html" target="_blank">,</a> è sostituito dal seguente:</p><p></p><p>"Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni".]</p><p></p><p>Quindi, una rinuncia firmata è ok ma per stare in una botte di ferro significa tutelarsi con raccomandata e aspettare 30 giorni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 76487, post: 600655"] [Legge 14 agosto 1971, n. 817 Art.8 legge 26 maggio 1965, n. 590[URL='http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/10/zn2_03_012.html'],[/URL] è sostituito dal seguente: "Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni".] Quindi, una rinuncia firmata è ok ma per stare in una botte di ferro significa tutelarsi con raccomandata e aspettare 30 giorni. [/QUOTE]
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