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<blockquote data-quote="Salvatore Basile" data-source="post: 585739" data-attributes="member: 75304"><p>Salve,</p><p>il venditore vuole mutare due articoli del preliminare preparato dal notaio con formule che a mio avviso non mi tutelano. Potete per favore darmi le vostre opinioni ed un consiglio su come muovermi?</p><p>Mi sembra che sia un modo per mettere in qualche modo a repentaglio la caparra confirmatoria di 30.000 aggiunti a 5.0000 già versati. </p><p>Premetto che ci troviamo al punto dove è stata appena fatta la perizia e stiamo aspettando gli esiti.</p><p>Grazie mille</p><p></p><p>Proposta dal notaio per l'acquirente:</p><p>Art.7: Il rogito notarile di compravendita verrà stipulato presso il notaio da definire scelto dalla parte acquirente entro e non oltre il 31 luglio 2018, previo convocazione anticipata da parte acquirente; Qualora la parte promissaria acquirente non riuscisse a contrarre il mutuo per l’acquisto dei beni di cui sopra, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto senza alcun aggravio economico per nessuna delle parti contraenti. Verificandosi, pertanto, detto evento risolutivo la parte promittente venditrice restituirà esclusivamente l’importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria </p><p></p><p>Proposta dal venditore:</p><p>Art.7: Il rogito notarile di compravendita verrà stipulato presso il notaio da definire scelto dalla parte acquirente il 31 luglio 2018, le parti espressamente e formalmente concordano ad ogni effetto e conseguenza di legge che la succitata data del 31 luglio 2018 costituisce termine essenziale (Ex art 1475 Cod.Civile).</p><p>La parte acquirente si impegna a comunicare al promittente la effettiva data di stipula notarile almeno 20 giorni prima per consentire la liberazione dell’immobile da cose ed oggetti.</p><p>Solo qualora la parte promissaria acquirente non riuscisse a contrarre il mutuo per l’acquisto dei beni di cui sopra, a seguito di comunicazione formale scritta da parte della banca di diniego di concessione del mutuo necessariamente entro tale termine del 31 luglio 2018 da comunicarsi alla parte alienante, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto senza alcun aggravio economico per nessuna delle parti contraenti. Verificandosi, pertanto, detto evento risolutivo la parte promittente venditrice restituirà esclusivamente l’importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria.</p><p></p><p>Proposta dal notaio per l'acquirente</p><p>Art.8: In caso di inadempimento del presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma corrispondente a quella versata a titolo di caparra. Pertanto, laddove inadempiente risultasse la parte promittente la vendita, la stessa, dovendo restituire anche la somma pagata come caparra, sarà tenuta a versare alla parte promissaria un importo complessivo pari al doppio dell'importo della caparra fino ad allora incamerata. Naturalmente, non è da considerarsi causa di inadempimento la risoluzione di cui all'articolo “7” che precede</p><p></p><p>Proposta dal venditore:</p><p>Art.8: In caso di inadempimento del presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma corrispondente a quella versata a titolo di caparra.</p><p>Pertanto, laddove inadempiente risultasse la parte promittente la vendita, la stessa, dovendo restituire anche la somma pagata come caparra, sarà tenuta a versare alla parte promissaria un importo complessivo pari al doppio dell'importo della caparra fino ad allora incamerata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Salvatore Basile, post: 585739, member: 75304"] Salve, il venditore vuole mutare due articoli del preliminare preparato dal notaio con formule che a mio avviso non mi tutelano. Potete per favore darmi le vostre opinioni ed un consiglio su come muovermi? Mi sembra che sia un modo per mettere in qualche modo a repentaglio la caparra confirmatoria di 30.000 aggiunti a 5.0000 già versati. Premetto che ci troviamo al punto dove è stata appena fatta la perizia e stiamo aspettando gli esiti. Grazie mille Proposta dal notaio per l'acquirente: Art.7: Il rogito notarile di compravendita verrà stipulato presso il notaio da definire scelto dalla parte acquirente entro e non oltre il 31 luglio 2018, previo convocazione anticipata da parte acquirente; Qualora la parte promissaria acquirente non riuscisse a contrarre il mutuo per l’acquisto dei beni di cui sopra, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto senza alcun aggravio economico per nessuna delle parti contraenti. Verificandosi, pertanto, detto evento risolutivo la parte promittente venditrice restituirà esclusivamente l’importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria Proposta dal venditore: Art.7: Il rogito notarile di compravendita verrà stipulato presso il notaio da definire scelto dalla parte acquirente il 31 luglio 2018, le parti espressamente e formalmente concordano ad ogni effetto e conseguenza di legge che la succitata data del 31 luglio 2018 costituisce termine essenziale (Ex art 1475 Cod.Civile). La parte acquirente si impegna a comunicare al promittente la effettiva data di stipula notarile almeno 20 giorni prima per consentire la liberazione dell’immobile da cose ed oggetti. Solo qualora la parte promissaria acquirente non riuscisse a contrarre il mutuo per l’acquisto dei beni di cui sopra, a seguito di comunicazione formale scritta da parte della banca di diniego di concessione del mutuo necessariamente entro tale termine del 31 luglio 2018 da comunicarsi alla parte alienante, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto senza alcun aggravio economico per nessuna delle parti contraenti. Verificandosi, pertanto, detto evento risolutivo la parte promittente venditrice restituirà esclusivamente l’importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. Proposta dal notaio per l'acquirente Art.8: In caso di inadempimento del presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma corrispondente a quella versata a titolo di caparra. Pertanto, laddove inadempiente risultasse la parte promittente la vendita, la stessa, dovendo restituire anche la somma pagata come caparra, sarà tenuta a versare alla parte promissaria un importo complessivo pari al doppio dell'importo della caparra fino ad allora incamerata. Naturalmente, non è da considerarsi causa di inadempimento la risoluzione di cui all'articolo “7” che precede Proposta dal venditore: Art.8: In caso di inadempimento del presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma corrispondente a quella versata a titolo di caparra. Pertanto, laddove inadempiente risultasse la parte promittente la vendita, la stessa, dovendo restituire anche la somma pagata come caparra, sarà tenuta a versare alla parte promissaria un importo complessivo pari al doppio dell'importo della caparra fino ad allora incamerata. [/QUOTE]
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