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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 211231" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Vorrei aggiungere alle parole di Fabrizio e Limpida alcune brevi considerazioni con riferimento all’azione di risoluzione del contratto di locazione commerciale.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Prima considerazione: <strong>il mancato o il ritardato pagamento del canone di locazione</strong>, pur costituendo violazione di uno dei principali obblighi facenti capo al conduttore, <strong>non sempre costituisce motivo di risoluzione del contratto</strong>, spettando al giudice di valutare, a differenza invece che nell’uso abitativo, la gravità o meno dell’inadempimento, anche in relazione alle particolarità del caso concreto. Ciò comporta che <strong>il mancato pagamento di alcune mensilità del canone non giustifica l’automatica risoluzione del rapporto, ma resta sottoposto al vaglio del giudice</strong>, a cui spetta decidere dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio del contratto. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Seconda considerazione: si tenga presente che la valutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all’art. 1455 cod. civ. essendo <strong>non estensibile, ai contratti ad uso diverso, l’art. 55, legge n°392/1978</strong></span><span style="font-family: 'Verdana'"> che determina la gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto (mancato pagamento del canone trascorsi 20 giorni dalla scadenza prevista) e la speciale sanatoria conseguente </span><span style="font-family: 'Verdana'">– salvo patti diversi liberamente scelti dalle parti.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Solo il grave inadempimento contrattuale può, quindi, integrare un sicuro motivo di risoluzione del contratto, tenuto sì conto dell’interesse del proprietario a ricevere con puntualità i suoi canoni alle scadenze pattuite, ma senza che ciò vada a stravolgere l’intera economia del rapporto o a costituire un notevole ostacolo alla sua prosecuzione. Attenzione, però, alla clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, cod. civ.) eventualmente contenuta nel contratto ad uso diverso, in presenza della quale, nel caso di mancato puntuale pagamento del canone, la sanatoria della morosità, prevista dal succitato art. 55 resta inoperante, e il giudice non è più chiamato a valutare l’importanza dell’inadempimento, essendo per lui sufficiente accertare che detto inadempimento sia imputabile all’inquilino, ossia al debitore, cui consegue l’inevitabile risoluzione del contratto, a nulla rilevando l’eventuale tardivo pagamento. </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 211231, member: 31598"] [FONT=Verdana]Vorrei aggiungere alle parole di Fabrizio e Limpida alcune brevi considerazioni con riferimento all’azione di risoluzione del contratto di locazione commerciale.[/FONT] [FONT=Verdana]Prima considerazione: [B]il mancato o il ritardato pagamento del canone di locazione[/B], pur costituendo violazione di uno dei principali obblighi facenti capo al conduttore, [B]non sempre costituisce motivo di risoluzione del contratto[/B], spettando al giudice di valutare, a differenza invece che nell’uso abitativo, la gravità o meno dell’inadempimento, anche in relazione alle particolarità del caso concreto. Ciò comporta che [B]il mancato pagamento di alcune mensilità del canone non giustifica l’automatica risoluzione del rapporto, ma resta sottoposto al vaglio del giudice[/B], a cui spetta decidere dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio del contratto. [/FONT] [FONT=Verdana]Seconda considerazione: si tenga presente che la valutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all’art. 1455 cod. civ. essendo [B]non estensibile, ai contratti ad uso diverso, l’art. 55, legge n°392/1978[/B][/FONT][FONT=Verdana] che determina la gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto (mancato pagamento del canone trascorsi 20 giorni dalla scadenza prevista) e la speciale sanatoria conseguente [/FONT][FONT=Verdana]– salvo patti diversi liberamente scelti dalle parti.[/FONT] [FONT=Verdana]Solo il grave inadempimento contrattuale può, quindi, integrare un sicuro motivo di risoluzione del contratto, tenuto sì conto dell’interesse del proprietario a ricevere con puntualità i suoi canoni alle scadenze pattuite, ma senza che ciò vada a stravolgere l’intera economia del rapporto o a costituire un notevole ostacolo alla sua prosecuzione. Attenzione, però, alla clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, cod. civ.) eventualmente contenuta nel contratto ad uso diverso, in presenza della quale, nel caso di mancato puntuale pagamento del canone, la sanatoria della morosità, prevista dal succitato art. 55 resta inoperante, e il giudice non è più chiamato a valutare l’importanza dell’inadempimento, essendo per lui sufficiente accertare che detto inadempimento sia imputabile all’inquilino, ossia al debitore, cui consegue l’inevitabile risoluzione del contratto, a nulla rilevando l’eventuale tardivo pagamento. [/FONT] [/QUOTE]
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